COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA 13)
2.
Ridefinizione dei termini di presentazione dei modelli dichiarativi
4.
Altre disposizioni di proroga di adempimenti o obblighi di natura fiscale.
5.
Esenzione ICI fabbricati rurali
Il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (c.d. decreto “milleproroghe”), convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto una serie di proroghe di termini in materia fiscale, di sicurezza sul lavoro e dell’azione collettiva risarcitoria (c.d. class action), nonché modifiche al regime sanzionatorio in materia di tutela della privacy.
In questa sede saranno evidenziate le disposizioni di carattere fiscale relative, in special modo, alla ridefinizione dei termini di presentazione dei modelli dichiarativi e al riconoscimento dell’esenzione ICI per i fabbricati rurali.
Le nuove disposizioni hanno riscritto il calendario fiscale per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi([1]). Si tratta di un cambiamento “a regime” valido non solo per quest’anno, ma anche per le future dichiarazioni dei redditi.
Tale cambiamento non ha interessato, invece, i termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, che restano confermati al 16 giugno o al 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Si riporta una tabella che illustra nel dettaglio i nuovi termini di presentazione dei modelli dichiarativi, precisando che solo per quest’anno i sostituti d’imposta, come i Caf e i professionisti che prestano l’assistenza fiscale, hanno tempi più ampi per inviare telematicamente il modello 730 all’Agenzia delle Entrate, che passa dall’attuale 30 giugno al 15 luglio 2009.
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Nuova
Scadenza (valida
già per il 2009) |
Vecchia
Scadenza a regime |
Presentazione
telematica del Modello Unico*
(persone fisiche,
società di persone, società di capitali, associazioni tra artisti e
professionisti) |
30 settembre |
31 luglio |
Presentazione
telematica del Modello Unico soggetti IRES (compresa quella
unificata) |
Ultimo giorno del nono mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta |
Ultimo giorno del settimo mese successivo quello di chiusura del periodo d’imposta |
Presentazione
telematica della dichiarazione annuale IVA** |
30 settembre |
31 luglio |
Presentazione
telematica dati
IRAP |
30 settembre |
31 luglio |
Presentazione
modello 730 al sostituto di imposta o ente pensionistico |
30 aprile |
30 aprile |
Presentazione
modello 730 al Caf o professionisti abilitati |
31 maggio |
31 maggio |
Trasmissione
telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta
dei dati fiscali e contributivi (Mod. 770) |
31 luglio |
31 marzo |
Trasmissione
telematica dei Modelli 730 da parte di Caf, professionisti abilitati
e sostituti di imposta***
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30 giugno 15 luglio 2009 |
25 giugno |
Obbligo
per i sostituti d’imposta di comunicare telematicamente ogni mese i dati
di carattere fiscale, contributivo e previdenziale |
Dal 1° gennaio 2010 |
Dal 1* gennaio 2009 |
E’ necessario precisare che, a seguito della proroga al 30 settembre del termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, risultano automaticamente prorogati alla stessa data anche i termini per la presentazione della dichiarazione ICI, laddove ancora obbligatoria.
Resta, invece, fissato al 30 giugno il termine per la presentazione della dichiarazione ICI da parte dei soggetti persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi modello 730 ovvero che, sussistendo le condizioni, presentano il modello Unico 2009 in forma cartacea.
Si segnala, infine, che le operazioni di conguaglio di cui all’articolo 19 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 relative alle dichiarazioni dei redditi da parte dei possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati si riferiscono alla busta paga “di competenza del mese di luglio” (cfr. art. 42, comma 7-quinquies, del D.L. n. 207/2008).
L’articolo 42, comma 7-ter, del decreto in esame, coerentemente con i nuovi termini previsti per le dichiarazioni annuali, interviene anche in merito ai termini di presentazione delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi, IVA ed IRAP da parte di società, enti ed imprese individuali in caso di operazioni straordinarie, come disciplinato dal D.P.R. n. 322/1998.
Tali disposizioni hanno previsto un allungamento dei termini di presentazione delle suddette dichiarazioni, mantenendo al contempo una certa uniformità di trattamento al pari di quanto avveniva in passato nell’ipotesi appresso individuate.
In particolare, viene stabilito che nell’ipotesi di liquidazione la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione deve essere presentata, in via telematica, entro l’ultimo giorno del nono (non più settimo) mese successivo a tale data. Inoltre, il liquidatore deve presentare la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione, in via telematica, entro i nove (non più sette) mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto.
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi della trasformazione è stabilito che la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la stessa trasformazione sia presentata, in via telematica, entro l’ultimo giorno del nono (non più settimo) mese successivo a tale data.
Nell’ipotesi di fusione la società risultante dalla fusione o incorporante deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l’ultimo giorno del nono (non più settimo) mese successivo a tale data.
Infine, in caso di scissione totale la società designata deve presentare, in via telematica, la dichiarazione relativa alla frazione di periodo delle società scisse entro l’ultimo giorno del nono (non più settimo) mese decorrente dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 del c.c., indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
Tra le misure di maggior rilievo relative alle altre proroghe fiscali contenute nel decreto in esame([2]) si segnalano:
- la possibilità di integrare la documentazione mancante entro lo scorso 2 febbraio 2009, per coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione agli elenchi per la ripartizione dei fondi del “cinque per mille” dell’IRPEF per gli anni finanziari 2006 e 2007 (articolo 42, c. 5 del DL 207/2008),
- la proroga al 31 marzo 2009 per l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa le modalità e i tempi del versamento della quota dell’acconto IRES e IRAP, dopo il taglio di tre punti percentuali disposto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (cfr. Com. trib. 10.02.2009, n. 2) (cfr articolo 42, c. 6 del DL 207/2008);
- il differimento al 1° gennaio 2010 della «regionalizzazione» dell’IRAP, in attesa dell’approvazione parlamentare del disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale([3]) (articolo 42, comma 7 del DL n. 207/2008),
- la proroga al 30 giugno 2009, in riferimento all’anno 2006, per l’esecuzione della liquidazione da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – AAMS - dell’imposta sugli intrattenimenti (c.d. ISI) la cui scadenza era prevista al 31 dicembre 2008. Conseguentemente sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di ISI, risultanti dai controlli automatici, la cui scadenza ordinaria sarebbe il 31 dicembre 2009 e al 30 giugno 2011 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento recanti i ruoli delle imposte dovute a titolo di ISI, risultanti dai controlli automatici, la cui scadenza ordinaria sarebbe il 31 dicembre 2010;
- la proroga al 31 dicembre 2009 del termine per la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari e per l’adeguamento dei relativi statuti (ex art. 18 del D.L. n. 207/2008).
Altra novità significativa introdotta dal decreto milleproroghe, riguarda l’intervento operato, con norma interpretativa([4]) in merito all’esclusione dal pagamento dell’ICI dei fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità indicati dall’articolo 9 del decreto legge n. 557/1993, a nulla rilevando il fatto che gli stessi siano iscritti in catasto.
In sostanza, il decreto milleproroghe è intervenuto sulla definizione di fabbricato di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992 escludendo le costruzioni rurali e di conseguenza, chiarendo ogni dubbio interpretativo, ha eliminato il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’ICI sui beni in questione.
Tale intervento si è reso necessario in seguito a due sentenze della Corte di Cassazione([5]) e della circolare Anci n. 141/2008 che ritenevano soggetti ad ICI le costruzioni rurali iscritte in catasto poiché nella disciplina ICI non è prevista nessuna norma che prevede l’esclusione o l’esenzione per i fabbricati rurali iscritti o iscrivibili in catasto.
L’unico riferimento normativo relativo alla classificazione di fabbricato rurale resta, dunque, il predetto articolo 9 del D.L. n. 557/1993 di recente modificato, con effetto dal 1° dicembre 2007, dall’articolo 42-bis del decreto legge n. 159/07. Pertanto, se le costruzioni rientrano nei parametri fissati l’esclusione dall’ICI è fuori dubbio, a prescindere sia dall’iscrizione in catasto che dalla loro collocazione urbanistica.
La norma introdotta dal decreto milleproroghe ha valore interpretativo per cui agisce con effetto retroattivo e può essere invocata anche in sede di contenzioso.
a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio
Politiche Fiscali
(GA/ga/decreto_milleproroghe)
[1] Trattasi delle disposizioni riportate dall’articolo 42, commi da 7-ter a 7-sexies, del D.L. n. 207/2008.
* Rimane confermato al 30 giugno il termine per la presentazione della dichiarazione tramite gli uffici della Posta Italiana S.p.A.
** La dichiarazione annuale autonoma relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente deve essere presentata, in via telematica, tra il 1° febbraio e il 30 settembre. In caso di dichiarazione Unificata il termine è lo stesso di quello previsto per la dichiarazione dei redditi ossia 30 settembre.
*** La comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni (Mod. 730/4) rispetta la stessa scadenza del Mod. 730, ossia 30 giugno di ciascun anno. Soltanto per quest’anno il termine di presentazione resta fermo al 30 giugno 2009.
[2] Cfr. Articolo 42, commi da 1 a 7-bis, del D.L. n. 207/2008.
[3] Si tratta del disegno di legge presentato al Senato della Repubblica il 15 ottobre 2008 (AS 1117), approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 24 marzo 2009 e rinviato al Senato (AS1117-B). Per un commento del primo AS 1117 vedi l’Approfondimento 31 ottobre 2008, n. 8.
[4] Cfr. articolo 23, comma 1-bis della legge di conversione al decreto in esame.