COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA 32)
Sommario
2. Il nuovo parere del Dipartimento delle politiche fiscali del Mef.
3. I dubbi connessi ai limiti dell’esercizio del potere regolamentare dei comuni in materia di ICI
4. Linea di indirizzo e la necessaria certezza normativa
L’esenzione spetta non solo per l’abitazione principale, ma anche per le abitazioni “assimilate“ a quelle principali sulla base del regolamento vigente alla data dell’entrata in vigore del decreto – 29 maggio 2008, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La disposizione di esenzione riconosceva, quindi, l’esenzione anche con riferimento all’esercizio della potestà regolamentare fin qui affidata al combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997.
Le disposizioni sopra richiamate sono state recentemente oggetto di una interpretazione del dipartimento delle politiche fiscali del Mef con R.M. 04 marzo 2009, 1/DF. L’amministrazione finanziaria, infatti, sembra avere ristretto i margini dell’esenzione circoscrivendola solamente alle ipotesi di assimilazione indicate positivamente dall’articolo 59 del D.Lgs n. 446/1997. La risoluzione, i cui contenuti erano, in parte, stati anticipati da una risposta data ad una interrogazione parlamentare dal sottosegretario alle finanze On. Daniele Molgora, ha destato diverse perplessità, in primo luogo nell’associazione dei comuni IFEL. Secondo l’associazione, infatti, la risoluzione, oltre a risultare in contrasto con quanto affermato in precedenza dallo stesso dipartimento del Mef (cfr Risoluzione 5 giugno 2008, n. 12/DF)([2]), appare, anche, essere in contrasto con lo stesso dettato normativo.
Nella
Risoluzione 04/03/09, n. 1/DF, l’amministrazione finanziaria formalizza, come
detto, quanto anticipato nella risposta all'interrogazione parlamentare, n.
5-00874 dello scorso 29/01/09, dal sottosegretario On. Daniele Molgora. Il
sottosegretario interviene, infatti, proprio nell’ambito del potere
regolamentare degli enti locali, circa l'assimilazione all'abitazione principale
degli alloggi concessi in locazione a soggetti che vi hanno stabilito la
residenza.
Ribadendo quanto affermato dal
sottosegretario, il Dipartimento delle finanze, anche in vista della
certificazione del mancato gettito Ici che i Comuni devono redigere, ha chiarito
che le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale effettuata tramite
regolamento o delibera comunicale ([3])
([4]),
con conseguente esenzione dall'Ici, possono riguardare esclusivamente:
-
unità immobiliari non locate possedute, a titolo di proprietà o
usufrutto, da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della L.
23/12/1996, n. 662);
-
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale, secondo il grado di parentela stabilito dal comune (art. 59, comma
1, lettera e) del D.Lgs. 446/97).
In altre parole, il dipartimento
delle finanze chiarisce che i comuni, con regolamento o con delibera, avevano la
possibilità di estendere le ipotesi di assimilazione all’abitazione
principale, solamente nei casi positivamente indicati dalla legge. Il documento
di prassi, conseguentemente, sollecita i Comuni a recuperare l'Ici non versata
per il 2008 da parte dei contribuenti che avevano fatto affidamento su quanto
affermato in precedenza dallo stesso Ministero, con la R.M. 12/08 e dalla legge
di conversione del D.L. 93/08. I Comuni effettueranno il recupero unicamente
dell'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi in ossequio al
principio di tutela dell'affidamento e della buona fede sancito dall'art. 10,
comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.
E’ appena il caso di
sottolineare che la questione riguarda solamente alcuni comuni e, a quanto
risulta all’Ufficio scrivente, è limitata alle ipotesi di assimilazioni
effettuate con riferimento agli alloggi affittati a soggetti che vi hanno
stabilito la residenza.
Sul tema, l'IFEL (Istituto per la
Finanza Locale) sta sollecitando un intervento, avente forza di legge, che
definisca il novero delle fattispecie esentabili dall'Ici e sta suggerendo ai
Comuni di non intraprendere azioni di recupero del tributo per il 2008, al fine
di evitare un inutile dispendio finanziario. L’istituto, infatti, ritiene che
l’interpretazione fornita non sia aderente alla legge.
A parere dell’Ufficio
scrivente, la questione va affrontata avendo a riguardo l’ambito, più o meno
esteso, in cui l’autonomia regolamentare dei comuni può spingersi in materia
di assimilazione, di talune fattispecie, all’abitazione principale.
A tal riguardo va focalizzata
l’attenzione agli articoli 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997. Al fine di una
miglior comprensione della questione occorre ricordare che l'articolo 52 del
D.Lgs. 446/97, al 1° comma, dispone che le province e i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate "..........salvo
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli
tributi...." La
disposizione da ultimo citata prevede, quindi, una facoltà regolamentare che
subisce dei precisi limiti.
Da
questo punto di vista, le ipotesi contenute nelle prime lettere dell’articolo
59 del D.Lgs n., 446/1997 devono essere lette come deroghe alla potestà
regolamentare dei comuni, in quanto conferiscono ulteriori possibilità ai
comuni anche nella individuazione delle fattispecie da non sottoporre ad
imposizione.
Si
pensi, ad esempio, alla possibilità di stabilire
ulteriori condizioni ai fini dell’esclusione dalla base imponibile
delle aree utilizzate per l’attività agricola o di allevamento; di disporre
l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dagli altri comuni … ovvero stabilire
che l'esenzione, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si
applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che
utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
In
altre parole, anche secondo l’Agenzia delle entrate (cfr C.M.
31.12.1998, 296) ([5])
le fattispecie indicate nell’articolo 59, in generale, sono inquadrabili nei
tre limiti all’esercizio della potestà regolamentare dei comuni indicate
dall’articolo 52, per i quali è ammessa una deroga.
E’
anche evidente, tuttavia, che se questo è vero per le altre ipotesi indicate
nella varie lettere di cui si compone l’articolo 59, non lo si ritiene
altrettanto vero con riferimento alla possibilità di riconoscere le ipotesi di
assimilazione alla prima abitazione. Infatti, l’assimilazione determina,
semmai, una ipotesi di riduzione di aliquota applicabile e la possibilità di
beneficiare della detrazione, ma non determina sicuramente il superamento né
dei vincoli di aliquota massima applicabile, né l’individuazione di ipotesi
di esclusione e né, tanto meno, ipotesi di esclusione, se non nelle limitate
ipotesi in cui la detrazione Ici prevista supera l’Ici dovuta.
Questo
per sostenere che, anche se con qualche ulteriore considerazione, i dubbi circa
l’interpretazione del sottosegretario alle finanze Mongola nonché
l’interpretazione della Risoluzione
04/03/09, n. 1/DF sono confermate, sebbene con motivazioni diverse.
L'incertezza sul comportamento da
osservare nelle ipotesi di assimilazione effettuate dai comuni oltre quelle
previste normativamente, si riflette sia sui versamenti relativi al 2008 anche
sull'acconto Ici dovuto per il 2009 in scadenza il prossimo 16 giugno 2009.
a cura di Claudio
Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali
(CC/cc/Ici_assimilazione)
[1] E’ appena il caso di ricordare che per le abitazioni ricomprese in queste categorie catastali, continuerà ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992 .
[2]
Nella precedente risoluzione l’amministrazione finanziaria ebbe a
sostenere, infatti, che “nel
concetto di assimilazione vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il
comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i
benefici previsti per le abitazioni principali.” Non solo: la stessa
risoluzione precisa inoltre che
“La disposizione di favore
opera indipendentemente dalla circostanza che il Comune abbia assimilato
dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota
agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma
si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal Comune in ordine
all’equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni
principali.”
L’unica
limitazione posta è quella della data di esecutività del regolamento che
la risoluzione individua nel 29 maggio 2008. Vi è chiarito infatti che “sono
esclusi dal beneficio in parola quegli immobili che sono stati oggetto di
assimilazione all’abitazione principale con regolamento divenuto
esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
successivamente a detta data (29 maggio 2008:ndr),
indipendentemente dal fatto che, in virtù di quanto stabilito dal combinato
disposto del comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
del comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, gli effetti di tali
provvedimenti retroagiscono alla data del 1° gennaio dell’anno di
riferimento.”
[3]
Sebbene limitatamente a queste ipotesi la risoluzione conferma che per
queste tipologie è necessario che il Comune nel proprio regolamento o nella
delibera abbia espresso la volontà di effettuare l'assimilazione
all'abitazione principale anche mediante l'applicazione: della
medesima aliquota e detrazione per i soggetti residenti in istituti di
ricovero, di cui al precedente punto 1; della medesima aliquota e/o
detrazione per i casi di abitazioni concesse in uso gratuito, di cui al
precedente punto 2.
[4] Resta inteso che sono esenti Ici gli immobili assimilati per legge all'abitazione principale ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92 e dell’articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/92. Il Ministero, nel chiarire che gli immobili locati non possono fruire dell'esenzione, ha trascurato di illustrare il trattamento degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero. L'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 16/93, convertito nella L. 75/93, aveva assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata. Ma, aveva anche affermato che: "Tuttavia, tali unità immobiliari possono godere dell'esenzione dall'ICI nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale." Poiché la R.M. 1/09, non cita l'esenzione per gli immobili dei cittadini italiani non residenti, gli enti locali potrebbero recuperare l'Ici dovuta per il 2008 anche per tale tipologia di contribuenti.
[5]
In proposito, infatti, proprio con
riferimento alla relazione che
sussiste tra articolo 52 e 59 del decreto più volte citato
l’Amministrazione finanziaria ebbe a precisare :"......le
disposizioni di cui all'art. 59 del D.Lgs. 446/97 vanno intese come
finalizzate ad individuare talune fattispecie, fra le tante possibili, sulle
quali richiamare l'attenzione del comune nelle sue scelte in sede di
esercizio del proprio potere regolamentare, concedendo, altresì, per alcune
di esse, la possibilità di travalicare, entro determinati spazi, i limiti
che si pongono al potere regolamentare di cui al 1° comma dell'art.
52..."