COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA 77 (versione
pdf. )
2. Scelta dell’invio dell’avviso telematico all’intermediario: vantaggi
3. Canali di assistenza dedicati agli intermediari
3.1. La posta elettronica certificata (PEC) in sintesi.
3.2. Comunicazione di irregolarità virtualizzate per intermediari serviti (CIVIS)
L’opzione esercitata dal contribuente e dall’intermediario per la domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente gestione telematica delle attività connesse alle dichiarazioni presenta vantaggi a carico di entrambi i soggetti.
In particolare, il contribuente dispone di un termine più lungo, rispetto a quello riservato alla comunicazione cartacea (30 giorni), pari a 90 giorni per il pagamento degli esiti di irregolarità ovvero per l’eventuale richiesta di assistenza. Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui la fornitura contenente l’avviso è trasmessa telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, a nulla rilevando il momento in cui il file contenente la comunicazione è prelevato in Entratel dall’intermediario (cfr. Circ. Ag. entrate 4.11.2009, n. 47/E).
Altro vantaggio riguarda la possibilità per il contribuente di effettuare, nel più ampio termine di 90 giorni, il pagamento in acquiescenza delle somme richieste in relazione ai tardivi o agli omessi versamenti, con la riduzione della sanzione ad un terzo in luogo di quella ordinaria prevista nella misura del 30%, nell’ipotesi in cui l’avviso telematico sia corretto.
L’intermediario, dal suo canto, ha la possibilità di dialogare direttamente con l’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di recarsi presso gli uffici della stessa, attraverso l’ausilio di nuovi canali telematici di assistenza di seguito meglio indicati.
Nell’ottica di quanto accennato nei paragrafi precedenti l’Agenzia delle Entrate ha predisposto nuovi servizi per consentire all’intermediario di gestire in via telematica gli avvisi telematici e le comunicazioni di irregolarità, nonché di richiedere assistenza all’Agenzia delle Entrate per l’eventuale correzione del risultato.
L’erogazione di tali servizi, noti come PEC e CIVIS, prevede che sia stata espressa la doppia opzione nel modello di dichiarazione in sede di presentazione della stessa. Resta fermo che nelle ipotesi di avvisi bonari cartacei l’intermediario può operare dietro espressa delega del contribuente.
Ad integrazione della recente circolare n. 47/E dell’Agenzia delle Entrate la nostra Confederazione ha ricevuto nota del Direttore dei Servizi ai contribuenti, in data 6 novembre 2009, con la quale l’Agenzia comunica che il servizio PEC è operativo per la richiesta di chiarimenti sulle comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità relativi al controllo automatizzato delle dichiarazioni, modelli 770/2008 afferenti il periodo d’imposta 2007.
A tal fine la predetta nota riporta l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia:
dc.sac.controlloautomatizzato@pce.agenziaentrate.it
con in più il formato da compilare per la richiesta di assistenza ed il documento contenente alcune indicazioni tecniche da seguire per l’utilizzo dello stesso servizio. Si tratta, infatti, di informazioni che non potevano essere rese pubbliche in una circolare, perché contenenti informazioni sensibili, destinati all’esclusivo utilizzo di intermediari telematici. Si segnala, infine, l’invito rivolto dal suddetto Direttore dell’Agenzia alla nostra Confederazione di avvalersi del servizio in esame per i vantaggi che esso comporta.
Senza entrare nel merito delle modalità operative relative al servizio PEC, dettagliatamente indicate nella citata circolare e nei documenti allegati alla presente, si vuole sottolineare che tale servizio è rivolto agli intermediari dotati di posta elettronica certificata. Si tratta di un software che consente di dialogare direttamente con l’Agenzia delle entrate in modo agile, attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafio precedente.
A riguardo si precisa che per effetto dell’articolo 16, commi 6,7 e 8, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i primi soggetti a doversi munire per obbligo della PEC sono i professionisti iscritti ad albi o elenchi, seguiti poi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese costituite in forma societaria.
Per queste ultime, infatti, la menzionata norma fissa al 29 novembre 2011 il termine entro cui le imprese già costituite il 29 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al registro delle imprese. Per contro, le imprese di nuova costituzione devono indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
L’accesso al servizio CIVIS avviene, attraverso il canale Entratel, da parte degli intermediari autenticati mediante il PIN ed autorizzati all’utilizzo di tale servizio.
L’Agenzia delle Entrate detta nella citata circolare n. 47/E le modalità operative per accedere al servizio, precisando che tale servizio è stato attivato in via sperimentale e che sarà la stessa Agenzia a comunicare tempestivamente la progressiva messa a regime.
L’Agenzia precisa, inoltre, che le Direzioni regionali sono tenute alla diffusione della conoscenza del servizio ad uso degli intermediari come valida alternativa al servizio allo sportello ed al telefono.
Con riferimento al servizio CIVIS si vuole segnalare che è già stata presentata alla Confederazione una prima osservazione relativa alla possibilità di accesso al servizio da parte delle sedi telematiche secondarie. Si rileva che, sebbene il servizio sia ancora in fase sperimentale, l’accesso allo stesso sia possibile soltanto dalle sedi telematiche principali, mentre non risulta attivo da parte di quelle secondarie. A riguardo, sentita per le vie brevi l’Agenzia, si è avuta conferma che il servizio è stato predisposto per essere operativo da parte di tutte le sedi telematiche attive siano esse principali o secondarie; l’Agenzia si sta attivando per risolvere l’inconveniente. Sarà nostra cura fornire le dovute informazioni non appena queste saranno in nostro possesso.
a cura di Claudio
Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali
(GA/ga/servizi_assistenza_interm.)