COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA N. 10 )
2. Trasmissione telematica dei prospetti 730-4 dall’Agenzia delle entrate ai sostituti d’imposta
3. A partire dal 2010 la facoltà di entrare nella nuova procedura è estesa al resto del Paese.
5. Risposte a quesiti pervenuti dalle sedi
Con il provvedimento direttoriale in oggetto l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di assistenza fiscale, approvando il modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”, con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, nonché definendo le nuove modalità di gestione dei flussi informativi tra Caf-dipendenti e sostituti d’imposta, come disposto dall’articolo 5 del Regolamento 7 maggio 2007, n. 63.
I sostituti che scelgono di avvalersi della facoltà di ricevere dall’Agenzia delle Entrate i modelli 730-4, entrano in una nuova procedura che prevede determinati passaggi telematici tra i diversi attori. In particolare, il sistema per l’assistenza fiscale prevede che i Caf-dipendenti ed i professionisti abilitati trasmettano all’Agenzia delle Entrate in via telematica il mod. 730-4 (risultato contabile del mod. 730 elaborato). Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate provvede a:
a) fornire ai CAF e ai professionisti abilitati l’attestazione del modello 730-4, entro i successivi cinque giorni;
b) rendere disponibili ai sostituti d’imposta, entro dieci giorni dalla ricezione, i risultati contabili delle dichiarazioni 730 e 730 integrativo;
c) confermare ai Caf e ai professionisti abilitati, entro quindici giorni dalla ricezione del modello 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti.
In particolare, quindi, il citato modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”, deve essere presentato, come indicato nelle istruzioni allo stesso modello:
- dai sostituti d’imposta che non hanno inviato una precedente comunicazione;
- dai sostituti d’imposta che, pur avendo effettuato una precedente comunicazione, devono comunicare la variazione di uno o più dati a suo tempo indicati, quali l’intermediario incaricato, i dati anagrafici;
- dai sostituti d’imposta che, pur avendo già presentato la comunicazione, hanno omesso di indicare il numero del cellulare o l’indirizzo di posta elettronica (informazioni obbligatorie solo da quest’anno) ovvero devono comunicarne la variazione.
Ogni comunicazione inviata ha l’effetto di annullare la precedente, per cui il sostituto è tenuto ad indicare nel nuovo modello tutte le informazioni richieste e non solo quelle oggetto di variazione.
Si riportano di seguito le risposte, sentita l’Agenzia
delle Entrate per le vie brevi, ai quesiti sollevati dalle sedi territoriali in
merito alle nuove modalità di trasmissione telematica del risultato contabile
delle dichiarazioni 730-4.
Nel 2010, alcuni
sostituti devono replicare la comunicazione entro il 31/3 semplicemente per
comunicare l'indirizzo e-mail o il numero di cellulare proprio e dell'eventuale
intermediario incaricato alla ricezione telematica dei mod. 730-4. Tali
informazioni già presenti lo scorso anno non erano allora obbligatorie e
potrebbero essere state omesse. Da quest'anno, invece, l'indicazione di uno dei
due dati è obbligatoria, in quanto destinata a consentire rapide comunicazioni dirette
a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei mod. 730-4. Cosa
succede al sostituto che non adempie fornendo tali informazioni? Esce di fatto
dalla sperimentazione per il 2010?
Risposta
No, non
esce dalla sperimentazione e resta fermo che dal punto di vista giuridico non si
rendono applicabili sanzioni, tuttavia si potrebbero creare dei problemi ai
sostituti d’imposta. Pertanto si consiglia a tutte le sedi di provvedere
tempestivamente all’invio dei dati del numero di cellulare e indirizzo di
posta elettronica.
Si rileva che mancano
indicazioni su come sia opportuno strutturare il rapporto fra intermediario che
riceve i mod. 730-4 per conto del sostituto e il sostituto stesso. Si ritiene
che l’intermediario debba metterli a disposizione del sostituto e che
quest’ultimo debba conservarli nei termini previsti per l’accertamento
fiscale. Si chiede quali debbano essere le tempistiche e le modalità che deve
seguire l’intermediario.
Risposta
E’ confermato che l’intermediario
debba metterli a disposizione del sostituto e che quest’ultimo debba
conservarli nei termini previsti per l’accertamento fiscale, cioè entro il
termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione. E’ evidente, infatti, che oltre al fatto che il modello
730-4 costituisce parte integrante del modello 730 e, come tale, segue le regole
di conservazione di quest’ultimo, il sostituto dovrà quantomeno giustificare
tramite la presenza del modello 730-4, la riduzione delle ritenute da versare
all’erario, al fine di compensare i crediti d’imposta riconosciuti al
proprio dipendente.
Le istruzioni precisano che l'intermediario abilitato che
assume l'impegno alla trasmissione telematica della comunicazione in esame, deve
conservare la copia cartacea della comunicazione sottoscritta dal sostituto
d'imposta corredata della delega dell'incarico conferitogli dal sostituto
stesso. Quali si ritengono essere i termini per la conservazione applicabili
alla fattispecie?
Risposta
Si tratta di una documentazione
che è strettamente attinente ai rapporti di natura civilistica tra sostituti
d’imposta e intermediari abilitati alla trasmissione telematica, cui si delega
la ricezione del 730-4 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, è da
ritenersi che il termine di prescrizione cui occorre fare riferimento per la
conservazione del documento è quello di prescrizione ordinaria di 10 anni
previsto dall’articolo art. 2946 del Codice civile.
a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche
Fiscali
(GA/ga/ass._fiscale_2010)
[1] Tale possibilità è stata resa disponibile a partire dalle dichiarazioni mod. 730/2008, relative all’anno d’imposta 2007. Con riferimento a tale dichiarazione i Caf-dipendenti trasmettono, entro i termini di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 2, del D.M. n. 164/1999, in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4 e mod. 730-4 integrativo) all’Agenzia delle Entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta.
[2] Trattasi, nello specifico, dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, a seguito delle disposizioni contenute nell’articolo 3-bis, comma 10, e nell’articolo 7-quinquies del D.L. n. 203/2005, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, possono prestare l’assistenza fiscale per la presentazione del modello 730.