n Accettazione dell'eredità giacente
In base all'art. 19, comma 3, del D.P.R. 4.2.88, n. 42, l'erede che ha accettato l'eredità, se in precedenza è stato nominato un curatore dell'eredità giacente o un amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, deve allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione un prospetto dal quale risultino:
- la data della cessazione della curatela o dell'amministrazione;
- l'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto;
- i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi;
- la quota di eredità spettante al dichiarante;
- l'eventuale volontà di esercitare, per ciascuno degli anni per i quali i redditi dei cespiti ereditari sono stati, in via provvisoria, tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, la facoltà di non avvalersi della tassazione separata.
Nella stessa dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, l'erede è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dall'eredità relativi allo stesso periodo d'imposta.
n Acconti delle imposte e del Cssn dovuti per l'anno 1997
Gli acconti delle imposte e del contributo dovuti per i redditi del 1997 vanno effettuati dai contribuenti sulla base delle istruzioni di seguito riportate.
Acconto Irpef
Se l'importo di rigo N18:
- non supera £ 100.000 non è dovuto acconto;
- supera £ 100.000 è dovuto acconto nella misura del 98% dell'importo di rigo N18.
L'acconto così determinato deve essere versato:
in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo è inferiore a £ 502.000;
in due rate, se l'importo è pari o superiore a £ 502.000, di cui:
- la prima entro maggio 1997, nella misura del 40% dell'acconto come sopra determinato;
- la seconda nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60%.
Acconto Ilor
Se l'importo del rigo O4:
- non supera £ 40.000 non è dovuto acconto;
- supera £ 40.000 è dovuto acconto nella misura del 98% dell'importo di rigo O4.
L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo è inferiore a £ 502.000;
- in due rate, se l'importo è pari o superiore a £ 502.000, di cui:
- la seconda nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60%.
Acconto del contributo al servizio sanitario nazionale
Se l'importo di rigo V2:
- non supera £ 100.000, non è dovuto acconto;
- supera £ 100.000, è dovuto acconto nella misura del 98% dell'importo di rigo V2.
L'acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione nel mese di novembre 1997, se l'importo è inferiore a £ 502.000;
- in due rate, se l'importo è pari o superiore a £ 502.000, di cui:
- la seconda nel mese di novembre 1997, nella restante misura del 60%.
ATTENZIONE
Il contribuente può dedurre dagli acconti da versare a titolo di Irpef e di Ilor i crediti indicati ai righi N24 (Irpef), O10 (Ilor) e dall'acconto al Cssn il credito indicato al rigo V7 (Cssn); in tal caso gli importi della prima rata di acconto vanno versati anche se non sono superiori a £ 200.000.
Si ricorda che per effetto dell'art. 3, comma 92, della L. 28.12.95, n. 549, ai fini degli acconti relativi al 1997 l'imposta dovuta per l'anno 1996 deve essere rideterminata computando il reddito d'impresa senza tener conto delle esclusioni previste dal medesimo art. 3, commi da 85 a 88 (indicate nei righi F31 e G23).
Se il contribuente prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti nel 1997 o di minori redditi nello stesso anno 1997) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
n Allegati
Alla dichiarazione dei redditi Mod. 740 va obbligatoriamente allegata la seguente documentazione, indicando il numero degli allegati nel Mod. 740 base:
740 base
Documentazione di tutte le spese mediche indicate nei righi P1, P2 e P16 ad esclusione di quelle risultanti ai punti 12 e 12-bis del Mod. 101;
Distinta concernente il credito per le imposte pagate all'estero; vedere la voce "Credito per le imposte pagate all'estero";
Prospetto previsto dall'art. 19, comma 3, del D.P.R. 4.2.88, n. 42; vedere la voce "Accettazione dell'eredità giacente".
Quadro E
Prospetto delle quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza relative ai dipendenti ed ai collaboratori.
Quadro F
Bilancio;
Prospetto dei crediti previsto dall'art. 71, comma 6, del Tuir;
Modello previsto dall'art. 22, comma 11, del D.L. 41/95, convertito dalla L. 85/95, per l'applicazione delle imposte sostitutive sulle riserve e fondi in sospensione di imposta e saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 408/90 e 413/91. Tale modello è stato approvato con D.M. 28.8.95 e pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6.9.95.
Quadro M
Certificazione dell'impresa di assicurazione attestante l'ammontare della ritenuta operata sulle somme corrisposte in caso di riscatto nel quinquennio delle polizze di assicurazione sulla vita.
n Altri oneri deducibili
Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare nel rigo P17, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1996 (art. 20, comma 2, del D.P.R. 42/88);
gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento di matrimonio o di divorzio, nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare;
gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del C.C. (vedere l'apposita voce nella presente Appendice);
i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alla legge.
n Altri oneri per i quali spetta la detrazione
Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare nel rigo P10, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1.6.39, n. 1089 e del D.P.R. 30.9.63, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati, di tentata esportazione non autorizzata dei beni. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1.6.39, n. 1089 e nel D.P.R. 30.9.63, n. 1409, comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Questi termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, allo Stato;
le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, e per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, allo Stato;
le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29.6.96, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione, il predetto limite del 2% è elevato al 30%. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i cennati tre periodi di imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.
n Attività agricole
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir.
n Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale
Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:
quota proporzionale del canone |
= | canone totale x singola rendita --------------------------------------------- totale delle rendite |
Esempio:
Rendita catastale dell'abitazione: 900.000
Rendita catastale della pertinenza: 100.000
Canone di locazione totale: 20.000.000
Quota del canone relativo all'abitazione
20.000.000 x 900.000
------------------------------------ = 18.000.000
(900.000 + 100.000)
Quota del canone relativo alla pertinenza
20.000.000 x 100.000
------------------------------------ = 2.000.000
(900.000 + 100.000)
n Centri di servizio
I Centri di servizio cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni sono:
Contribuenti con domicilio fiscale in comuni delle Regioni | Centro di servizio delle imposte dirette |
ABRUZZO | PESCARA |
BASILICATA | BARI |
CALABRIA | SALERNO |
CAMPANIA | SALERNO |
EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | VENEZIA |
LAZIO | ROMA |
LIGURIA | GENOVA |
LOMBARDIA (solo Comuni della prov. di Milano o Lodi) | MILANO |
MARCHE | PESCARA |
MOLISE | PESCARA |
PIEMONTE | TORINO |
PUGLIA | BARI |
SARDEGNA | CAGLIARI |
SICILIA | PALERMO |
TRENTINO-ALTO ADIGE | TRENTO |
VALLE D'AOSTA | TORINO |
VENETO | VENEZIA |
n Compensazione tra imposta a debito e a credito
È consentita la compensazione tra i crediti e i debiti Irpef e Ilor risultanti dalla dichiarazione. È inoltre consentita la compensazione tra l'eccedenza del contributo straordinario per l'Europa e i debiti Irpef e Ilor risultante dalla dichiarazione.
Gli eventuali crediti residui o eccedenza di contributo straordinario per l'Europa residua dopo la compensazione possono essere portati in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione.
ATTENZIONE
Compensazione in sede di versamento di acconto
In presenza di un'eccedenza Irpef risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo N24 del Mod. 740/96) se il contribuente ha utilizzato (a maggio o novembre 1996) parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Ilor dovuto, indicare al rigo O6 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento dell'acconto Ilor e al rigo N20 l'eccedenza Irpef residua.
Viceversa, in presenza di un'eccedenza Ilor risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente (rigo O10 del Mod. 740/96) se il contribuente ha utilizzato parte dell'eccedenza in diminuzione dell'acconto Irpef dovuto, indicare al rigo N20 la parte di eccedenza utilizzata per il versamento di acconto dell'Irpef e al rigo O6 l'eccedenza Ilor residua.
Esempio:
eccedenza Irpef £ 200.000
quota utilizzata per l'acconto Ilor £ 50.000
importo da indicare al rigo N20 £ 150.000
importo da indicare al rigo O6 £ 50.000
Compensazione in sede di versamento a saldo
Per effettuare la compensazione tra le imposte a debito e quelle a credito il contribuente deve calcolare preventivamente l'Irpef e l'Ilor a debito e/o a credito.
Calcolo dell'Irpef a debito o a credito
Se l'importo del rigo N18 è maggiore della somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22 la differenza tra l'importo di rigo N18 e la predetta somma costituisce l'imposta Irpef a debito.
Se l'importo di rigo N18 è negativo il relativo importo sommato a quello dei righi N20, N21 e N22 costituisce l'imposta Irpef a credito; ugualmente se l'importo di rigo N18 è inferiore alla somma degli importi dei righi N19, N20, N21 e N22 la differenza tra tale somma e l'importo di rigo N18 costituisce l'imposta Irpef a credito.
Calcolo dell'Ilor a debito o a credito
Se l'importo del rigo O4 è maggiore della somma degli importi dei righi O5, O6, O7 e O8 la differenza tra l'importo di rigo O4 e la predetta somma costituisce l'imposta Ilor a debito.
Se invece l'importo di rigo O4 è inferiore alla somma degli importi dei righi O5, O6, O7 e O8 la differenza tra tale somma e l'importo di rigo O4 costituisce l'imposta Ilor a credito.
Compensazione tra Irpef a credito e Ilor a debito
Se l'importo dell'Irpef a credito è superiore a quello dell'Ilor a debito non è dovuta Ilor da versare a saldo e la differenza tra l'Irpef a credito e l'Ilor a debito va indicata al rigo N24 (se il contribuente intende portare il credito residuo Irpef in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione), ovvero al rigo N25 (se intende richiederne il rimborso).
Se l'importo dell'Irpef a credito è inferiore a quello dell'Ilor a debito il contribuente deve limitarsi alla compilazione del quadro N fino al rigo N22 e indicare la differenza tra l'importo dell'Ilor a debito e quello dell'Irpef a credito al rigo O9, unitamente agli estremi di versamento.
Esempio:
Differenza (rigo N18) | £ 855.000 | |
Irpef a credito | £ 855.000 | |
Ilor dovuta (rigo O4) | £ 1.112.000 | |
Acconti versati (righi O7 e O8) | £ 1.090.000 | |
Ilor a debito | £ 22.000 | |
importi da indicare: | ||
al rigo N24 o N25 | £ 833.000 | |
al rigo O9 | nessun importo |
Compensazione tra Irpef a debito e Ilor a credito
Se l'importo dell'Ilor a credito è superiore a quello dell'Irpef a debito non è dovuta Irpef da versare a saldo e la differenza tra l'Ilor a credito e l'Irpef a debito va indicata al rigo O10 (se il contribuente intende portare il credito residuo in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione), ovvero al rigo O11 (se intende richiederne il rimborso).
Se l'importo dell'Ilor a credito è inferiore a quello dell'Irpef a debito il contribuente deve indicare la differenza tra l'Irpef a debito e l'Ilor a credito al rigo N23 unitamente agli estremi di versamento e limitarsi alla compilazione del quadro O fino al rigo O8.
Esempio:
Differenza (rigo N18) | £ 2.800.000 | |
Acconti versati (righi N21 e N22) | £ 2.744.000 | |
Irpef a debito | £ 56.000 | |
Ilor a credito | £ 25.000 | |
importi da indicare: | ||
nel rigo N23 | £ 31.000 | |
nei righi O10 e O11 | nessun importo |
Compensazione tra Irpef e/o Ilor a debito e eccedenza di contributo straordinario
Per la compensazione tra Irpef e/o Ilor a debito e l'eccedenza di contributo straordinario devono essere seguiti gli stessi principi sopra descritti per la compensazione tra l'Irpef e l'Ilor.
n Conto fiscale
Il conto fiscale è uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita Iva per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto è dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre la gestione del conto è affidata al concessionario, tutte le operazioni di apertura e chiusura dei conti sono affidate agli uffici dell'Iva, ai quali il contribuente dovrà rivolgersi sia se non ha ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pur avendone diritto, sia se ha ricevuto tale comunicazione e ritenga di non esserne legittimamente destinatario. Sul conto fiscale vengono annotati i versamenti relativi all'Irpef, all'Irpeg, all'Ilor, all'Iva, alle imposte sostitutive delle imposte appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (ravvedimento operoso) alle ritenute alla fonte, nonché quelli relativi al contributo straordinario per Europa.
L'intestatario del conto fiscale ha facoltà di effettuare i versamenti da annotare sul proprio conto non solo presso il concessionario della riscossione (allo sportello o in conto corrente postale) ma anche presso una qualsiasi azienda di credito, purché ubicata nello stesso ambito territoriale del concessionario competente.
Altra importante agevolazione riconosciuta agli intestatari è la possibilità di chiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario, compilando un apposito modello. Il rimborso viene effettuato senza particolari formalità se l'importo non supera il 10% delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite è dovuta, per la parte eccedente, una garanzia in titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa della durata di cinque anni.
La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, è richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in cui la domanda di rimborso è stata presentata.
Si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 11.3.97, n. 50, le richieste di rimborso per l'anno 1997 non possono eccedere il limite di £ 500 milioni. Se il credito è di ammontare superiore, la differenza sarà restituita dall'ufficio competente con le ordinarie procedure e potrà essere richiesta al concessionario nel 1998. Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio.
Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti e ai rimborsi chiesti ed ottenuti nell'anno precedente.
I titolari di conto fiscale che intendono presentare la dichiarazione congiuntamente con il coniuge devono, invece, effettuare l'eventuale versamento dell'Irpef utilizzando i canali ordinari di versamento e non possono richiedere l'eventuale rimborso tramite conto fiscale.
n Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ridotto
La quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29.9.73, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27.12.77, n. 984, è ridotta al 50%.
Il diritto alla riduzione spetta se nel quadro A "Variazioni dei redditi dei terreni" sono indicati a colonna 3 i casi particolari 4 o 5.
Per il calcolo del contributo al Servizio sanitario Nazionale in tali casi si devono seguire le modalità di seguito descritte.
Se il totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale risulta inferiore o uguale alla franchigia di £ 4.000.000 non deve essere calcolata alcuna riduzione del contributo dovuto in quanto i redditi che godono dell'agevolazione risultano del tutto esentati dal contributo. Negli altri casi, dopo aver determinato il contributo dovuto come descritto nel paragrafo 27, occorre:
2) calcolare la quota esente dal contributo del reddito agevolato secondo la formula:
Reddito dominicale e agrario agevolato x 4.000.000
Quota esente agevolata = -------------------------------------------------------------------------
Totale dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale
3) calcolare la quota del contributo per il quale spetta l'agevolazione secondo la formula:
(Redditi dominicali, agrari agevolati
- Quota esente agevolata)
x Contributo senza agevolazione
Quota contributo agevolato = ---------------------------------------------------------
Imponibile ai fini del Cssn totale (rigo V1)
4) determinare il contributo dovuto, da indicare nel rigo V2, secondo la formula:
Contributo dovuto da indicare al rigo V2 = Contributo senza agevolazione - (Quota contributo agevolato / 2)
n Contributo straordinario per l'Europa
Il contributo straordinario per l'Europa, istituito dall'art. 3, commi da 194 a 203, della L. 23.12.96, n. 662, è finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri fissati dal Trattato di Maastricht. Si tratta di un prelievo di carattere straordinario, in quanto si applica nel solo periodo d'imposta 1996.
Sono tenuti al pagamento del contributo straordinario le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ovunque prodotti, e le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai redditi prodotti in Italia ai sensi dell'art. 20 del Tuir. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.
Non sono soggetti al contributo straordinario i redditi esenti, i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, i redditi soggetti a tassazione separata.
Sono tenuti al pagamento del contributo anche gli eredi del contribuente deceduto relativamente ai redditi posseduti dal deceduto nel corso del periodo d'imposta 1996.
Il contributo straordinario è trattenuto direttamente dal sostituto d'imposta nei periodi di paga compresi da marzo a novembre 1997, in rate di pari importo, sui redditi di lavoro dipendente e di pensione, sui compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, sulle remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lett. a), e 34 della L. 20.5.85, n. 222, e sulle congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della L. 26.7.74, n. 343.
Il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare al contribuente l'importo del contributo che non ha trovato capienza al termine di detto periodo e che dovrà essere versato direttamente dal contribuente entro il 15 dicembre 1997. Analogo comportamento dovrà essere tenuto qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro dipendente prima che l'intero contributo sia stato trattenuto.
Per gli eredi di lavoratori dipendenti deceduti nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 15 dicembre 1997, il termine prorogato di sei mesi cade il 15 giugno 1998.
Al contribuente che pur ricevendo la prevista comunicazione da parte del sostituto d'imposta, non effettuerà il versamento dell'importo ancora da trattenere, si renderanno applicabili le sanzioni previste per l'omesso, il ritardato o insufficiente versamento dell'Irpef.
Se i soggetti che operano le ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a decorrere dal mese di marzo 1997 sono diversi da quelli che hanno rilasciato il Mod. 101 e/o il Mod. 201 relativamente al periodo d'imposta 1996, i lavoratori dipendenti sono tenuti a determinare il contributo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1996 e ad effettuare il versamento in due rate di importo uguale, secondo le modalità previste per la generalità dei contribuenti. Tale procedura non si applica ai contribuenti che hanno consegnato entro il 28 febbraio 1997 il predetto certificato, in originale o in copia al nuovo sostituto d'imposta.
Il contributo straordinario deve essere versato in due rate di pari importo nei termini previsti, rispettivamente, per il versamento a saldo dell'Irpef relativa all'anno 1996 (entro il 31 maggio 1997) e per il versamento a titolo di acconto della seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno 1997 (entro il 30 novembre 1997).
Il versamento della prima rata effettuato oltre il termine del 31 maggio ed entro il 20 giugno 1997 deve essere maggiorato dello 0,50%.
Qualora il versamento venga effettuato tra il 21 e il 23 giugno 1997 la soprattassa è ridotta al 3% e non va versata, ma sarà calcolata ed iscritta a ruolo, unitamente agli interessi, dagli uffici finanziari in sede di liquidazione della dichiarazione (art. 6, comma 3, del D.L. 31.5.94, n. 330, convertito dalla L. 24.7.94, n. 473).
Per gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 maggio il versamento del contributo è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre.
Per il versamento del contributo straordinario determinato in sede di dichiarazione dei redditi, è stato istituito, con decreto del Ministro delle finanze l'apposito codice tributo 4996, denominato "Contributo straordinario per l'Europa - Autotassazione".
Il pagamento può essere fatto presso le banche utilizzando il normale modello di delega, oppure direttamente al concessionario o tramite la posta, utilizzando la distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.
I contribuenti intestatari di conto fiscale possono effettuare il pagamento presso il concessionario, alla banca alla posta utilizzando rispettivamente, la distinta Mod. 22, la delega di pagamento Mod. D, ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 31.
Sui modelli di versamento, ove è richiesto, non è necessario indicare l'Ufficio o il Centro di Servizio cui è destinata la dichiarazione dei redditi.
Il periodo di riferimento o l'anno di imposta del contributo di cui al codice tributo 4996 è l'anno 1996.
ATTENZIONE
n Costruzioni rurali
Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario, dai familiari conviventi a loro carico o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento.
Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre devono sussistere le seguenti condizioni:
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati; se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo e risultante dalla dichiarazione annuale Iva del 1996 (presentata nel marzo 1997) deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo esposto nel rigo N1 della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso anno;
- se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva il suo volume di affari si presume pari a 10 milioni di lire.
In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse.
Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.
Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali, o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
ATTENZIONE
n Credito per le imposte pagate all'estero
Nel rigo N15 va indicato:
l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati, ai quadri C, E, F, G, I, L ed M (per i soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);
la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e dai Geie, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.
In apposita distinta da allegare alla dichiarazione devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:
l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva, nell'anno 1996, relative ai redditi 1996;
l'eventuale minor reddito estero del 1996 cui l'imposta si riferisce;
la misura massima del credito d'imposta, determinato per effetto dell'articolo 15 del Tuir come di seguito descritto:
Reddito estero x imposta italiana
Credito d'imposta = ---------------------------------------------
Reddito complessivo
Va tuttavia precisato che, se nella compilazione dei Modd. 740/F, 740/G, 740/H e 740/A1 risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere il reddito di rigo N1 aumentato delle eccedenze di cui sopra; in tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo N1 aumentato delle eccedenze stesse (art. 5, D.P.R. 4.2.88, n. 42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1996 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.
Può perciò accadere che nel 1996 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.
Se nel 1996 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nelle dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nell'anzidetta distinta.
Ai fini della misura del credito d'imposta, devono essere indicati nella distinta: il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana corrispondente; tali dati si rilevano dalla dichiarazione dell'anno in cui sono stati indicati i redditi esteri ai quali si riferisce l'imposta pagata in via definitiva nel 1996.
Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (cfr. ad esempio art. 24 paragrafo 3 Convenzione con l'Argentina o art. 23 paragrafo 3 Convenzione con il Brasile).
n Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto di imposta
Se il contribuente, nel precedente anno, si è avvalso dell'assistenza fiscale ed è, poi, intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, prima che il sostituto procedesse in tutto od in parte al rimborso dei crediti spettanti, tali crediti possono essere portati in diminuzione rispettivamente dall'imposta e/o dal Cssn dovuti per la presente dichiarazione.
Analogamente, in caso di rimborso non effettuato dal sostituto di imposta a causa del decesso del contribuente, i crediti possono essere portati in diminuzione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del deceduto.
Gli importi spettanti da indicare al rigo N20 per il credito Irpef e al rigo V3 per il credito Cssn sono rilevabili, rispettivamente, dai punti 31 e 32 del Mod. 101 o dalle Annotazioni del Mod. 201.