Il rigo P1 č
stato adeguato alle disposizioni recate dall'art. 3,
comma 2, della L. 662/96 che hanno stabilito, con
decorrenza dal periodo d'imposta 1996, una uniforme
disciplina fiscale per le spese mediche specialistiche e
per quelle generiche, prevedendone la detraibilitą nella
misura che eccede £ 250.000. Facciamo notare che oltre
all'elencazione fornita dalle istruzioni in commento, ai
fini dell'individuazione delle spese da indicare in tale
rigo, si potrą fare riferimento a tutte le circolari e
risoluzioni emanate dall'amministrazione finanziaria
prima della modifica normativa anzidetta. In tal senso si
č espressa la stessa amministrazione nella C.M. 6.2.97,
n. 25/E. A tal proposito riteniamo utile ricordare che la C.M. 3.5.96, n. 108/E, oltre a quanto gią specificato nelle presenti istruzioni, ha chiarito che: - non rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione d'imposta la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto; - l'anestesia epidurale, l'inseminazione artificiale, l'amniocentesi, la villocentesi e le altre analisi di diagnosi prenatale costituiscono spese mediche; - la spesa relativa all'acquisto del liquido per le lenti a contatto rientra fra le spese mediche in quanto detto liquido č indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse che, come č noto, rientrano tra le protesi mediche e sanitarie. |