Fra queste ultime spese rimborsate per effetto di contributi o premi versati da altri che si considerano rimaste a carico del contribuente rientrano, a partire da questa dichiarazione, anche le spese sanitarie rimborsate dal datore di lavoro, in forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Ciò in forza dell'art. 3, comma 2, della L. 662/96 che ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 1996, che i premi assicurativi pagati dalle aziende per la copertura delle spese mediche dei dipendenti non costituiscono più oneri detraibili per questi ultimi. Questi premi prima della anzidetta modifica concorrevano alla formazione del reddito di lavoro dipendente sul quale venivano calcolate le ritenute e davano contestualmente diritto ad una detrazione d'imposta del 22% che veniva riconosciuto direttamente dal sostituto d'imposta. Ora invece gli stessi premi continuano a formare il reddito di lavoro dipendente ma non danno più diritto alla detrazione e pertanto le spese sanitarie rimborsate al dipendente a fronte di questi premi sono da considerare rimaste completamente a suo carico e quindi detraibili.