Il contributo non obbligatorio per la prosecuzione o l'iscrizione alla gestione separata dell'Inps citato quest'anno nelle istruzioni è il contributo del 10% previsto dalla L. 335/95. Come noto tale contributo è obbligatorio per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 49, comma 2 lettera a) del Tuir, sprovvisti di copertura previdenziale obbligatoria.

Tale contributo obbligatorio, nella misura rimasta carico del contribuente deve essere indicato, come si vedrà, nel rigo P12 insieme agli altri contributi previdenziali o assistenziali obbligatori per legge.

L'art. 4 del regolamento applicativo del contributo del 10% (D.M. 2.5.96, n. 282) ha tuttavia stabilito che i soggetti ultrasessantacinquenni (normalmente esclusi da questo obbligo contributivo) che svolgono le attività sopraddette possono comunque iscriversi alla gestione separata dell'Inps così come coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età nel quinquennio 1996-2000 possono richiedere la cancellazione da tale gestione.

È quindi possibile che nel corso del 1996 vi siano stati soggetti che hanno deciso di iscriversi alla gestione separata o abbiano scelto, avendo raggiunto i 65 anni di età nel detto anno, di non cancellarsi. Per questi soggetti il contributo da indicare nel rigo in questione è naturalmente quello versato o quello ad essi trattenuto (in tal caso nella misura di 1/3 del 10%), ferma restando la necessità di una idonea documentazione e il limite di 2.500.000 previsto dal rigo stesso. Vale la pena di sottolineare, inoltre, in ordine al contributo trattenuto, che lo stesso può essere detratto dal contribuente nel momento in cui viene trattenuto da chi eroga il compenso non avendo, a tal fine alcuna rilevanza, l'effettivo versamento del contributo stesso da parte di colui che eroga il compenso. Così se il contributo è stato trattenuto nel mese di dicembre 1996 e ciò è documentato, allora lo stesso (nella misura di 1/3) potrà essere indicato nel rigo in esame anche se il versamento del detto contributo è avvenuto in gennaio 1997.