4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO F

 

n Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

ATTENZIONE

  • I redditi derivanti dalle nuove iniziative produttive per le quali è stato chiesto di fruire del regime fiscale sostitutivo di cui all'art. 1 del D.L. 10.6.94, n. 357, convertito dalla L. 8.8.94, n. 489, non rilevano ai fini dell'Irpef e, pertanto, non devono essere dichiarati. Va precisato, peraltro, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti in regime sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili ai fini della determinazione del reddito dei cessionari o committenti. Le fatture o gli altri documenti comprovanti l'effettuazione delle operazioni devono recare l'indicazione che il corrispettivo è indeducibile.
  • Il quadro F si compone:

    - del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef";

    - del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor";

    e dei seguenti prospetti:

    • dati di bilancio;

    • dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri (art. 3, comma 181, della L. 549/95);

    • conferimenti agevolati.

    Gli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria devono allegare alla dichiarazione un apposito prospetto da cui risultino l'ammontare complessivo del valore nominale o di acquisizione dei crediti, delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nonché quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66 del Tuir. Tale prospetto è contenuto nell'ultima pagina delle istruzioni.

     

    n Riquadro identificativo

    Nel riquadro in alto a destra del Mod. 740/F va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

    Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29.10.72, n. 633, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

     

    n Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef

    Il reddito d'impresa è determinato, ai sensi dell'art. 52 del Tuir, apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel rigo F1 (o F2), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni del medesimo testo unico.

    Con riferimento al rigo F3, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere in Appendice la voce "Plusvalenze patrimoniali").

    Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

    La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel Mod. 740/S.

    In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo F23, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo S3 del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo F3, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo S4 del prospetto stesso.

    Nello stesso rigo F3 va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

    Con riferimento al rigo F4, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50% e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (Vedere "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" nelle istruzioni comuni dei quadri 740/F e 740/G).

    La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel Mod. 740/S.

    L'ammontare dei proventi non accantonati nell'apposita riserva, che si intende rateizzare, evidenziato nel rigo S5 del predetto prospetto, va indicato nel rigo F24 e quello della quota costante, evidenziata nel rigo S6 del prospetto stesso, va indicato nel rigo F4 unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti esercizi.

    Nel caso di partecipazione dell'impresa in società di persone, o in Geie - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel rigo F5 (o, in caso di perdita, nel rigo F26), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) contabilizzati va indicato nel rigo F25 (o, in caso di perdita, tra le altre variazioni in aumento).

    I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.

    Pertanto nei righi F7 e F27 vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel rigo F6 va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate. Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art. 31 della L. 23.12.94, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, derivanti dalle tariffe d'estimo, sono rivalutati rispettivamente del 55 e 45%.

    I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del Tuir devono indicare:

    • nel rigo F6 il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;

    • nel rigo F7 la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;

    • nel rigo F27 il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

     

    I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir determinano il reddito di detta parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del Tuir ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

    In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

  • a) tra le variazioni in aumento:

    • nel rigo F6 il reddito agrario;

    • nel rigo F21 il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro A1);

    • nel rigo F7 tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

    b) tra le variazioni in diminuzione:

    • nel rigo F27, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

  • In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

  • a) tra le variazioni in aumento:

    • nel rigo F6 il reddito agrario;

    • nel rigo F7 i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

    b) tra le variazioni in diminuzione:

    • nel rigo F27 i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

  • I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della L. 5.12.85, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della L. 413/91, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a detta attività devono indicare:

    • nel rigo F7 tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;

    • nel rigo F27 i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;

    • nel rigo F6 il 25% dei predetti ricavi.

    Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo F6 va indicato anche il reddito dominicale.

    Nel rigo F8 vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:

     

    • "Ravvedimento operoso" ai fini penali

    (art. 1, comma 4, del D.L. 10.7.82, n. 429, convertito dalla L. 7.8.82, n. 516)

     

    Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

    Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.

    Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.

    Si rileva che ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), del D.L. 429/82, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.

     

    • "Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi

    (art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29.9.73, n. 600)

    Tale norma prevede che se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 del D.P.R. 600/73 non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili.

    Per le modalità di pagamento vedere in Appendice la voce "Versamenti".

     

    • "Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri "

    (art. 3, comma 126, della L. 23.12.96, n. 662)

    Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili, al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della L. 549/95 (richiamato dall'art. 3, comma 125, della L. 23.12.96, n. 662) si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. 600/73 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.

    Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29.1.96, come modificato in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata L. 662/96. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.

    Nel rigo F9 deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza);

    Nel rigo F10 deve essere indicata la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Deducibilità degli interessi passivi").

    Nel rigo F11 vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Imposte indeducibili").

    Nel rigo F12 va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle deducibili ai sensi della lett. c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir.

    Nel rigo F13 va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle indicate nell'art. 66 del Tuir, o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

    Nel rigo F14 vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni (vedere in Appendice le voci "Beni di lusso relativi all'impresa" e "Immobili strumentali relativi all'impresa").

    Nel rigo F15 va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir (Vedere in Appendice la voce "Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza").

    Nel rigo F16 va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

    Nel rigo F20 va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

    Nel rigo F21 vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

    - la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. 549/95, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94 e dell'art. 3, comma 88, della L. 549/95, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati, (vedere in Appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito");

    - l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;

    - gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 del Tuir o per altre finalità di cui all'art. 73 del Tuir, non deducibili in tutto o in parte;

    - il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir);

    - le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quelle determinate in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;

    - le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 65, comma 1, del Tuir.

    Si ricorda che dette spese sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;

    - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;

    - l'ammontare indeducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21.4.93, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni);

    - le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Rimborsi per trasferte").

    Nel rigo F28 vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi e che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa (vedere in Appendice la voce "Proventi non computabili nella determinazione del reddito d'impresa").

    Qualora in detto rigo siano evidenziati anche proventi per i quali il contribuente intende fruire della tassazione separata, detti proventi vanno indicati nel riquadro annotazioni posto in fondo al modello base al fine di far risultare la richiesta per l'applicazione del predetto regime.

    Nel rigo F29 vanno indicate le quote di utili, relativi all'esercizio di competenza, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico (vedere in Appendice la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").

    Nel rigo F30 le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27.4.90, n. 90, convertito dalla L. 26.6.90, n. 165 e successive modificazioni.

    In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30.12.95, n. 566, convertito dalla L. 10.2.96, n. 58 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

    - 1,1% dei ricavi fino a £ 2 miliardi;

    - 0,6% dei ricavi oltre £ 2 miliardi e fino a £ 4 miliardi;

    - 0,4% dei ricavi oltre £ 4 miliardi.

    I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

    Nel rigo F31 i soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della L. 549/95, devono indicare la differenza tra il reddito agevolato di cui al rigo S22, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito" collocato nel Mod. 740/S, (Vedere in Appendice la voce "detassazione del reddito di impresa reinvestito") e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo di imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94, di cui al Mod. 740/F/96 rigo F41.

    I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della L. 549/95, devono indicare, nel medesimo rigo F31, il 50% della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel 1996, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti. Si precisa che il reddito agevolato da indicare in tale rigo deve comunque essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i limiti consentiti dalla UE. Per i soggetti che fruiscono dell'agevolazione secondo le regole "de minimis", l'ammontare del reddito agevolato deve essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i 100.000 Ecu (vedere in Appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").

    Nel rigo F32 vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprende in tale rigo, fra l'altro:

    - l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, dato che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo N2 ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi").

    Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli, unitamente agli altri crediti d'imposta, nel rigo N16 del Mod. 740 base.

    Si fa presente che per effetto dell'art. 75, comma 4, del Tuir, possono essere indicate tra le altre variazioni in diminuzione le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi. In ogni caso non sono deducibili i costi e gli oneri che non sono stati registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (es. registro dei beni ammortizzabili).

    Nel rigo F34 va indicata la differenza tra il totale delle variazioni in aumento (rigo F22) e il totale delle variazioni in diminuzione (rigo F33).

    Nel rigo F35 va indicata la somma algebrica dell'importo dell'utile o perdita risultante dal conto economico (righi F1 o F2) e quello indicato al rigo F34.

    Nel rigo F36 va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del predetto comma, e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28.6.96, n. 367, (vedere "Le novità della disciplina del reddito di impresa" alla voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale").

    L'ammontare deducibile va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo F35, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

    Nel rigo F37 va indicato il reddito d'impresa, costituito dalla differenza tra il reddito (o la perdita) di rigo F35 e le erogazioni liberali di rigo F36.

    Nel caso in cui nel rigo F37 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel rigo F38 deve essere indicata la perdita di rigo F37, al netto dei proventi esenti, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli art. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

    Nel rigo F39 vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

    Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49%. Nello spazio riservato alle annotazioni del Mod. 740/97, da allegare al modello base in caso di variazioni di taluni dati e del calcolo dell'Ilor e del Cssn, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa preceduto dalla dicitura: "Numero mesi collaboratori familiari e associati in partecipazione". Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, va indicato il numero 14.

    Nel rigo F40 deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore.

    Se in tale rigo è indicata una perdita, occorre indicare zero nel rigo F42 senza compilare il rigo F41.

    Si fa presente che tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro 740/H) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone ed assimilate. Altrimenti la perdita deve essere riportata al campo 05 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria.

    Se l'importo di rigo F40 è positivo, nel rigo F41 va indicato l'importo delle perdite derivante da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H) fino a concorrenza dell'importo di rigo F40.

    Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo F40 si procede alla compensazione (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo F40) con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.

    L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel Mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate.

    Nel rigo F42 va indicata la differenza tra rigo F40 e rigo F41.

    L'importo di rigo F42 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del quadro N.

    Per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria".

    Nel rigo F43 va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nel rigo N2 del quadro N (vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta sui dividendi").

    Nel rigo medesimo è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società "madri", riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, ai quali si applica il regime dell'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

    Nel rigo F44 va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa").

    Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nel rigo N16 del quadro 740/N.

    Tra detti crediti sono compresi:

    - il credito per le imposte pagate all'estero;

    - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della L. 408/90, 26, comma 5, della L. 413/91 e 2, comma 142, della L. 662/96, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti all'imprenditore.

    Nel rigo F45 va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1996, per la quota spettante all'imprenditore.

    Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 30.12.93, n. 557, convertito dalla L. 26.2.94, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26, D.P.R. 29.9.73, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'art. 5 del D.L. 30.9.83, n. 512, convertito, dalla L. 25.11.83, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del Tuir.

     

    n Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor

    Si fa presente che l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrano le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").

    Agli effetti dell'imposta locale il reddito va determinato con i criteri stabiliti nel titolo I del Tuir relativi alla determinazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

    Pertanto, assumendo a base il reddito (o la perdita) di rigo F35, che va riportato nel rigo F46, occorre considerare quegli elementi reddituali che differenziano il reddito ai fini Ilor, rispetto a quello determinato ai fini Irpef, aumentandolo ovvero diminuendolo.

    Tra le variazioni in aumento dell'importo di rigo F46 vanno indicate, nel rigo F48, anche le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata (art. 117, comma 2, del Tuir).

    Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F46 vanno indicati, nel rigo F54, anche i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2, del Tuir).

    Tra le variazioni in diminuzione dell'importo di rigo F46 vanno indicati, nel rigo F50, i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor (vedere in Appendice la voce "Esclusione dall'Ilor del reddito degli immobili").

    Occorre tener presente che in caso di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito solo ai fini Ilor o solo ai fini Irpef, l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi, che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito ai fini dell'Ilor, va ricalcolato rideterminando il rapporto di deducibilità di cui all'art. 63 del Tuir.

    A tal fine, i redditi esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 504/92, non vanno considerati né al numeratore né al denominatore del predetto rapporto di deducibilità in conformità a quanto previsto dall'art. 118, comma 2, del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. f), della L. 549/95.

    I redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti residenti vanno invece considerati sia al numeratore che al denominatore del predetto rapporto di deducibilità, per effetto delle norme contenute nell'art. 3, comma 104, della L. 549/95 che ha esteso anche a tali redditi oggettivamente esclusi dall'Ilor ai sensi dell'art. 115 del Tuir, il criterio previsto per i dividendi e gli interessi di provenienza estera che, pur concorrendo solo in parte a formare reddito ai fini Irpef, sono computati, ai fini del rapporto di deducibilità di cui all'art. 63, per l'intero ammontare.

    La differenza tra l'ammontare degli interessi passivi e delle spese e altri componenti negativi deducibili ai fini Irpef e quello deducibile ai fini Ilor va indicata nel rigo F48 se positiva o nel rigo F54 se negativa.

    Nel rigo F53 va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor.

    Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. L'ammontare di reddito esente ai fini Ilor deve risultare dal prospetto "esenzioni territoriali" contenuto nel Mod. 740/S.

    Nel rigo F56 va indicato il reddito d'impresa, al lordo delle erogazioni liberali risultante dalla differenza tra la somma degli importi dei righi F46 e F49 e l'importo di rigo F55.

    Nel rigo F57 va indicato l'importo deducibile delle erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir, ad esclusione di quelle previste dalla lett. c-quater) del predetto comma, e quelle previste dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 29.6.96 n. 367 (vedere "Le novità della disciplina del reddito di impresa" alla voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale").

    L'ammontare deducibile di tali erogazioni liberali va determinato applicando le percentuali previste da tali norme al reddito di rigo F56, assunto però al netto delle erogazioni stesse.

    Nel rigo F59 vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, esclusi dall'Ilor, per effetto dell'art. 115, comma 2, lett. c), del Tuir o che sono imputate al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

    Nel rigo F60 va indicato il reddito d'impresa del titolare. L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel rigo O1 del quadro O.

    Nei righi F61 e F62 deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.

     

    n Prospetto dei dati di bilancio

    La compilazione di questo prospetto, comprensivo dei righi da F63 a F71, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

    Nei righi F63 e F64 va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

    Nel rigo F65 va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

    Nel rigo F68 va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

    Nel rigo F69 va indicato l'importo dei versamenti - al netto dei prelevamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

    Nel rigo F70 va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

    Nel rigo F71 va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

     

    n Prospetto dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri

    Nel presente prospetto devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29.1.96, come modificato in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo della L. 23.12.96, n. 662.

    Non sono obbligati alla compilazione del presente prospetto i contribuenti con ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, esclusi quelli di cui alla lett. c), di ammontare superiore a 10 miliardi di lire.

    In particolare nel rigo:

    F72 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

    Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa la fattura anche in sospensione d'imposta.

    Non si deve tenere conto, invece:

  • - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

    - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

  • Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

    F73 va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 53 del Tuir evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui originano ricavi).

    F74 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

  • 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);

    2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir). Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

  • F75 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.

    F76 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare le esistenze iniziali relative a prodotti finiti.

    F77 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

    F78 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

    F79 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

    Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

    Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

    A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla Siae dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo Unire dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

    Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F86 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

    F80 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

  • 1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

    2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc..), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  • Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

    In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

    Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F86 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

    F81 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile avere, in concreto più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nello spazio riservato alle annotazioni del Mod. 740/97, da allegare al modello base in caso di variazione di taluni dati e del calcolo dell'Ilor e del Cssn, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa preceduto dalla dicitura: "Numero mesi collaboratori familiari e associati in partecipazione". Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

    F82 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire. Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 67, comma 8-bis, del Tuir non devono essere incluse nel rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50%; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir.

    Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

    F83 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

    F84 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

    F85 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

    I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

    Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50%; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.

    F86 vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

    Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

  • - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti;

    - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

    - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;

    - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

    - tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;

    - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  • Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

    Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F79.

     

    Nel rigo F87, colonna 1 va indicato in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:

  • a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;

    b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

    c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

  • Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":

    - non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'art. 67, comma 8-bis, del Tuir, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

    - va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;

    - le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50%. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir.

    Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. 633/72 e in quella del pro-rata di indetraibilità determinato nella misura del cento per cento applicando i criteri di cui all'art. 19, terzo comma, dello stesso D.P.R. 633/72, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

    - il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.

    In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

    Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20%. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 357/94 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

    Nel rigo F87, colonna 2, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29.1.96, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27.3.97.

    Nel rigo F87, colonna 3, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. 600/73, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

  • a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);

    b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);

    c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);

    d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);

    e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);

    f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);

    g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);

    h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

  • Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29.1.96, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27.3.97; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.

    n Prospetto conferimenti agevolati

    Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della L. 2.12.75, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della L. 16.12.77, n. 904).

    Quanto ai dati da indicare nel rigo F88, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:

    - nella colonna 1 va indicato il codice fiscale della società conferitaria;

    - nella colonna 2 va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;

    - il valore da indicare nella colonna 3 è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;

    - l'importo da indicare nella colonna 4 è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

    In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21.3.80 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

    A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

    - la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;

    - la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;

    - la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

     

    Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato, riportando nelle colonne 2, 3 e 4, i dati riepilogativi.

     

    n Prospetto dei crediti

    La compilazione del prospetto dei crediti, contenuto nell'appendice, consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.

    Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. 127/91 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

    Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

    Nel rigo 01, va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in colonna 2, la parte di tale ammontare costituito da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente dedotti (rigo 05, col. 1 e col. 2, del prospetto dei crediti allegato al Mod. 740/95).

    Nel rigo 02, va indicato, in colonna 1, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in colonna 2, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

    Nel rigo 03, va indicata la differenza degli importi dei righi 01 e 02. Se l'importo di rigo 02 è superiore a quello di rigo 01 va indicato zero.

    Nel rigo 04, va indicato, in colonna 1, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in sede di bilancio, e, in colonna 2, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo 04 non può eccedere il limite dello 0,50% del valore dei crediti indicati nel rigo 06 della medesima colonna.

    Nel rigo 05 va indicato, in colonna 1, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in colonna 2, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

    Si fa presente che l'importo di rigo 05, colonna 2, non può eccedere il limite del 5% dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo 06 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo 05.

    Nel rigo 06, va indicato, in colonna 1, il valore dei crediti - al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3 - che è stato indicato in bilancio e, in colonna 2, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

    I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.