13 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO R

Il presente quadro deve essere compilato da artigiani, commercianti, particolari categorie di lavoratori autonomi e produttori agricoli, per indicare i dati relativi ai contributi previdenziali e da soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per indicare i dati relativi ai premi assicurativi.

Il quadro si compone di quattro sezioni riservate rispettivamente alla indicazione:

• nella Sez. I dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

• nella Sez. II dei contributi dovuti dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di Avvocati e Procuratori, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Geometri, Ingegneri e Architetti, Medici e Odontoiatri, Ragionieri e Periti commerciali, Veterinari;

• nella Sez. III dei contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli (Coltivatori diretti, Imprenditori agricoli a titolo principale, Concedenti a mezzadria, colonia e soccida);

• nella Sez. IV dei premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Sez. I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

n Generalità

La presente sezione deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti e coadiutori del titolare dell'impresa artigiana o commerciale). La presente sezione deve essere compilata, altresì, dai soci titolari di una propria posizione previdenziale.

I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nella stessa devono indicare solo il codice individuale Inps del titolare dell'impresa. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Codice Individuale Inps", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al Mod. 740 da allegare al Mod. 740 base in caso di variazione di taluni dati e del calcolo dell'Ilor e del Cssn.

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1996, con un minimo di £ 20.871.448 (reddito minimale) ed un massimo di £ 101.145.000 sia per la Gestione degli Artigiani e sia per quella del Commercio.

Il contributo dovuto sul reddito minimale è determinato direttamente dall'Inps, mentre quello dovuto sugli eventuali redditi eccedenti il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa utilizzando le seguenti aliquote:

per la Gestione Artigiani

• 15% per i redditi compresi tra £ 20.871.448 e £ 60.687.000;

• 16% per i redditi compresi tra £ 60.687.001 e £ 101.145.000;

per la Gestione Commercianti

• 15,09% per i redditi compresi tra £ 20.871.448 e £ 60.687.000;

• 16,09% per i redditi compresi tra £ 60.687.001 e 101.145.000.

Per i familiari collaboratori di età non superiore a 21 anni, le predette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 12 e al 13% per gli Artigiani e al 12,09 e al 13,09% per i Commercianti.

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati di ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi dovuti, acconti e saldo versati) e successivamente effettuare le somme da riportare nella sezione; gli importi complessivi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

n Come si compila la sezione

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'Inps per il pagamento dei contributi dovuti per il 1996.

Nel rigo R1 riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Cod. impresa";

Nel rigo R2 indicare il numero dei soggetti che nel 1996 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali (titolare, familiari coadiuvanti e coadiutori).

Nel rigo R3 indicare la base imponibile complessiva del titolare e dei familiari coadiuvanti e coadiutori.

Nel rigo R4 indicare il totale dei contributi dovuti sia per il titolare che per i familiari coadiuvanti e coadiutori.

Ai fini della determinazione del predetto totale si fa presente che:

• l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dal frontespizio dei bollettini alla voce "Importo totale da versare" (detto importo è comprensivo di eventuali quote associative sindacali). Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1996, l'importo dei contributi dovuti sul reddito minimale deve essere rilevato dalla colonna denominata "Assicurazione IVS", in corrispondenza dell'anno 1996;

• l'importo dovuto sul reddito eccedente il minimale deve essere calcolato dal titolare dell'impresa secondo le istruzioni fornite nelle Generalità del presente paragrafo.

Nel rigo R5 indicare il totale dei versamenti effettuati a titolo di acconto per il 1996, sia come contribuzione sul reddito minimale (bollettini rossi), sia come contribuzione a conguaglio calcolata in via provvisoria sui redditi del 1995 (bollettini a fondo giallo). Qualora i bollettini si riferiscano anche a periodi diversi dal 1996, i versamenti effettuati come contribuzione sul reddito minimale vanno determinati dividendo per quattro l'importo indicato alla colonna "Assicurazione IVS" in corrispondenza dell'anno 1996 e moltiplicando il risultato per il numero dei versamenti effettuati a tale titolo. Nello stesso rigo vanno inoltre ricompresi gli importi eventualmente versati per il 1996 in occasione di condoni o recuperi legali, al netto di somme pagate per oneri accessori.

Nel rigo R6 indicare l'importo dell'eventuale saldo versato per il 1996. Si fa presente che il versamento deve essere effettuato entro il 20 giugno 1997. Tale rigo non va compilato dai soggetti che hanno ricevuto i bollettini per la prima volta nel 1997.

Sez. II - Contributi previdenziali dovuti da particolari categorie di lavoratori autonomi

n Generalità

La presente sezione riguarda i contributi previdenziali dovuti per il 1996 dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo in qualità di:

• Avvocati e Procuratori

• Consulenti del lavoro

• Dottori Commercialisti

• Geometri

• Ingegneri e Architetti

• Medici e Odontoiatri

• Ragionieri e Periti commerciali

• Veterinari.

• Avvocati e Procuratori

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi di Avvocato e Procuratore, nonché dai praticanti procuratori abilitati, tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense di tutti o di alcuni dei seguenti contributi:

• contributo soggettivo ai sensi dell'art. 10 della L. 20.9.80, n. 576, così come modificato dall'art. 5 della L. 11.2.92, n. 141;

• contributo integrativo ai sensi dell'art. 11 della richiamata L. 576/80, così come modificato dall'art. 6 della citata L. 141/92;

• contributo di maternità ai sensi dell'art. 5 della L. 11.12.90, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza a pieno titolo.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente Mod. 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

• per redditi fino a £ 18.400.000, è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di £ 1.840.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 (i nuovi iscritti alla Cassa di previdenza che all'atto della presentazione del Mod. 740 non hanno ancora ricevuto la cartella di pagamento, ai fini della compilazione della presente sezione, rigo R13, devono considerare l'importo del contributo minimo come già iscritto a ruolo). Per i procuratori e gli avvocati che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, nonché per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trent'anni di età, il contributo minimo, per i primi tre anni, è ridotto alla metà (£ 920.000);

• per redditi compresi tra £ 18.400.000 e £ 122.100.000, è dovuto il contributo minimo più il 10% del reddito eccedente £ 18.400.000;

• per redditi superiori a £ 122.100.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 10% del reddito compreso tra £ 18.400.000 e £ 122.100.000, il 3% del reddito eccedente £ 122.100.000.

I pensionati di vecchiaia che mantengono l'iscrizione agli Albi professionali sono esonerati dal pagamento del contributo minimo dall'anno solare successivo a quello di maturazione della pensione (pensioni maturate entro il 31 dicembre 1995). Essi devono comunque pagare il contributo percentuale rapportato all'effettivo reddito professionale prodotto, nella misura del 10% fino al "tetto" di £ 122.100.000 e del 3% sulla eventuale eccedenza. A partire dal sesto anno solare successivo al pensionamento (pensioni maturate entro il 31 dicembre 1990) essi devono soltanto il contributo percentuale nella misura del 3% sul reddito netto professionale, di qualsiasi importo, effettivamente prodotto.

Per i pensionati di invalidità ancora iscritti agli Albi professionali vige, invece, il regime contributivo ordinario.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza, nonché dai praticanti procuratori iscritti alla Cassa.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2%), già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22.3.95, n. 85.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.

Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa a pieno titolo.

• per volume d'affari Iva fino a £ 27.600.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di £ 552.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 (i nuovi iscritti alla Cassa di previdenza che, all'atto della presentazione del Mod. 740 non hanno ancora ricevuto la cartella di pagamento, ai fini della compilazione della presente sezione, rigo R13, devono considerare l'importo del contributo minimo come già iscritto a ruolo);

• per volume d'affari Iva superiore a £ 27.600.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2% del volume d'affari Iva, come sopra specificato, eccedente £ 27.600.000.

Iscritti agli Albi professionali ma non alla Cassa (iscritti alla Cassa ai soli fini assistenziali)

Il contributo integrativo è pari al 2% del volume d'affari Iva, come sopra specificato, senza previsione di contributi minimi.

Pensionati

I pensionati di vecchiaia che mantengono l'iscrizione agli Albi professionali sono esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo dall'anno solare successivo a quello di maturazione del diritto alla pensione ma devono pagare il contributo pari al 2% del volume d'affari Iva come sopra specificato.

Per i pensionati di invalidità ancora iscritti agli Albi professionali vige, invece, il regime contributivo ordinario.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza, inclusi i pensionati di vecchiaia e i pensionati di invalidità.

Per l'anno 1996 il contributo è pari a £ 100.000, ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 (per i nuovi iscritti alla Cassa di Previdenza vedere quanto detto a proposito del contributo integrativo minimo).

• Consulenti del lavoro

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi dei Consulenti del lavoro tenuti al versamento all'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Consulenti del Lavoro di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

• contributo soggettivo ai sensi dell'art. 12 della L. 5.8.91, n. 249;

• contributo integrativo ai sensi dell'art. 13 della richiamata L. 249/91;

• contributo di maternità ai sensi della L. 11.12.90, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Il contributo è stabilito in misura fissa rivalutabile annualmente ai sensi dell'art. 10 della L. 249/91 ed è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi di effettiva iscrizione all'Ente.

Per il 1996 il contributo è pari a £ 2.870.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996.

Per i consulenti del lavoro che si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto trenta anni di età, il contributo è ridotto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, alla metà (£ 1.435.000) per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

È altresì ridotto alla metà per coloro che, essendo contemporaneamente iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza, ne facciano esplicita richiesta all'Ente ai sensi del comma 4 del medesimo art. 12, nei modi e nei termini fissati dall'Ente stesso.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli Albi provinciali anche se non iscritti all'Ente di previdenza, ivi compresi i pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini Iva per l'anno 1996 risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, determinato da tutti i corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale di consulente del lavoro.

Il contributo, pari al 2% del volume d'affari di cui sopra, è posto a carico del cliente e versato all'Ente entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Nel caso in cui l'iscritto versi un contributo soggettivo in misura ridotta per effetto di iscrizione ad altra Cassa o Ente di previdenza per liberi professionisti, il contributo integrativo deve essere calcolato, per ogni anno di contribuzione soggettiva ridotta, su un imponibile non inferiore al 50% del volume d'affari ai fini Iva.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione del 2% per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei consulenti del lavoro. L'ammontare complessivo annuo del contributo integrativo dovuto all'Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari delle associazioni o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso (art. 13, comma 2, L. 249/91).

L'importo del contributo dovuto è rilevabile dalla voce C1 del modello Enpacl 17/Integr. Ind 1996 e dalla voce F1 del modello Enpacl 17/Integr. Ass. 1996, relativi alla comunicazione obbligatoria sul volume d'affari Iva, inviata all'Ente, così come previsto dall'art. 17 della citata L. 249/91.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto, in misura intera annua e non frazionabile, da tutti gli iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1996 il contributo è pari a £ 100.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

• Dottori Commercialisti

La presente sezione deve essere compilata da tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dottori Commercialisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

• contributo soggettivo ai sensi dell'art. 10 L. 21/86 e successive modifiche;

• contributo integrativo ai sensi dell'art. 11 L. 21/86;

• contributo di maternità ai sensi dell'art. 5 L. 379/90.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del Mod. 740 presentato nel 1996. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti sia partecipando ad associazioni sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

• per redditi fino a £ 48.500.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di £ 2.910.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996;

• per redditi compresi tra £ 48.500.000 e £ 79.700.000 è dovuto il contributo minimo più il 6% del reddito eccedente £ 48.500.000;

• per redditi superiori a £ 79.700.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 6% del reddito compreso tra £ 48.500.000 e £ 79.700.000, il 2% del reddito eccedente £ 79.700.000.

Per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Cassa di previdenza prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, le suindicate percentuali, come pure il contributo minimo, sono ridotti alla metà per il primo triennio di iscrizione.

Per i pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio della professione il contributo soggettivo è determinato con l'applicazione delle medesime percentuali sopra indicate senza l'obbligo della contribuzione minima, per un quinquennio incluso l'anno di decorrenza del diritto alla pensione.

I pensionati di invalidità ancora esercenti l'attività professionale devono versare il contributo secondo le stesse modalità previste per gli altri iscritti alla Cassa.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.

Il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2%), già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22.3.95, n. 85.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.

Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa

• per volume d'affari Iva fino a £ 43.650.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di £ 873.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996;

• per volume d'affari Iva superiore a £ 43.650.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2% del volume d'affari Iva eccedente £ 43.650.000 (conguaglio).

Iscritti all'Albo professionale ma non alla Cassa

Per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria il contributo integrativo è pari al 2% del volume d'affari Iva, senza previsione di contributi minimi.

I soggetti iscritti ad altra cassa di previdenza professionale nel 1996 non devono alcuna contribuzione.

Pensionati

Per i pensionati di vecchiaia e per i pensionati di invalidità che proseguono nell'esercizio della professione, il contributo integrativo è pari al 2% del volume di affari Iva, senza l'obbligo di contribuzione minima.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per l'anno 1996 il contributo è pari a £ 22.940, ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

• Geometri

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti nell'Albo professionale, tenuti al versamento alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

• contributo soggettivo ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sulla contribuzione alla Cassa;

• contributo di solidarietà ai sensi del medesimo art. 1 del citato Regolamento;

• contributo integrativo ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del Mod. 740 presentato nel 1996. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

• per redditi fino a £ 29.000.000, è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di £ 2.030.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (settembre 1996, novembre 1996, febbraio 1997 e aprile 1996);

• per redditi compresi tra £ 29.000.000 e £ 121.900.000, è dovuto il contributo minimo più il 7% del reddito eccedente £ 29.000.000;

• per redditi superiori a £ 121.900.000 è dovuto, oltre al contributo minimo e al 7% del reddito compreso tra £ 29.000.000 e £ 121.900.000, il 3% del reddito eccedente £ 121.900.000.

Per gli iscritti per la prima volta alla Cassa prima del compimento del venticinquesimo anno di età le predette aliquote sono ridotte alla metà per i primi tre anni di iscrizione.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale o alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (1,9608%) già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22.3.95, n. 85.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.

Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

• per volume d'affari Iva fino a £ 31.058.716 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di £ 609.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (settembre 1996, novembre 1996, febbraio 1997 e aprile 1997);

• per volume d'affari Iva superiore a £ 31.058.716 è dovuto, oltre al contributo minimo, l'1,9608% del volume d'affari Iva, come sopra specificato, eccedente £ 31.058.716.

Il contributo minimo non è dovuto da coloro che risultano iscritti alla Cassa prima del compimento del venticinquesimo anno di età e per i primi tre anni di iscrizione, nonché dagli iscritti al solo Albo professionale e non alla Cassa di previdenza.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Albo professionale e non alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale prodotto nel 1995 (quadro E o quadro H del Mod. 740 presentato nel 1996). Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo di solidarietà è così determinato:

• per i redditi fino a £ 16.666.666, è dovuto il solo contributo di solidarietà minimo di £ 350.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali (con le stesse scadenze previste per il contributo soggettivo minimo);

• per i redditi superiori a £ 16.666.666 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2,1% del reddito eccedente £ 16.666.666.

• Ingegneri e Architetti

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

• contributo soggettivo ai sensi dell'art. 9 della L. 6/81, così come modificato dall'art. 7 della L. 290/90;

• contributo integrativo ai sensi dell'art. 10 della richiamata L. 6/81, così come integrato dall'art. 8 della citata L. 290/90.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente Mod. 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

• per redditi fino a £ 30.000.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di £ 1.800.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 ovvero tramite bollettini di c/c postale;

• per redditi compresi tra £ 30.000.000 e £ 120.400.000 è dovuto il contributo minimo più il 6% del reddito eccedente £ 30.000.000;

• per redditi superiori a £ 120.400.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 6% del reddito compreso tra £ 30.000.000 e £ 120.400.000, il 3% del reddito eccedente £ 120.400.000.

Per gli iscritti che beneficiano della riduzione prevista dall'art. 7 della L. 290/90, il contributo minimo è ridotto a £ 600.000 e le percentuali sono ridotte alla metà.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti all'Albo professionale anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2%) già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22.3.95, n. 85 e i corrispettivi per prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra Ingegneri ed Architetti.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati. Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Per i soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza il contributo integrativo è così determinato:

• per volume d'affari Iva fino a £ 27.000.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di £ 540.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996 ovvero tramite bollettini di c/c postale;

• per volume di affari Iva superiore a £ 27.000.000 è dovuto, oltre al contributo minimo, il 2% del volume di affari Iva, come sopra specificato, eccedente £ 27.000.000.

Per gli iscritti che beneficiano della riduzione prevista dall'art. 8 della L. 290/90, il contributo minimo è ridotto a £ 180.000.

Per i soggetti che esercitano la libera professione, ma sono sprovvisti dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione alla Cassa di Previdenza, il contributo integrativo è determinato nella misura del 2% del volume di affari Iva, come sopra specificato, senza previsione di contributi minimi.

• Medici e Odontoiatri

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi o all'Albo degli Odontoiatri tenuti al versamento all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

• contributo soggettivo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato del 13.9.46, n. 233, ratificato con L. 17.4.56, n. 561 e dell'art. 2 del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22.6.90 come modificato dal D.M. 10.10.96;

• contributo di solidarietà (prevido-assistenziale) ai sensi del citato art. 2 del Regolamento del Fondo;

• contributo di maternità ai sensi della L. 11.12.90, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria risultante dal presente Mod. 740, quadro E, o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H derivanti dall'esercizio della professione medica e odontoiatrica compresi i redditi infra-moenia. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

Per redditi non superiori a £ 8.064.000 e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di £ 1.008.000 annue (£ 84.000 mensili). Fino al mese di compimento del trentesimo anno di età il contributo soggettivo minimo è ridotto a £ 264.000 annue (£ 22.000 mensili); successivamente al compimento del trentesimo anno e fino al mese di compimento del trentacinquesimo anno, il contributo soggettivo minimo è ridotto a £ 528.000 annue (£ 44.000 mensili). I predetti contributi sono stati riscossi a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996.

Per redditi compresi tra £ 8.064.000 e £ 76.800.000 è dovuto il contributo minimo più il 12,50% o il 2% dagli iscritti ultra sessantacinquenni del reddito eccedente £ 8.064.000. Il contributo soggettivo, nella misura del 2%, è dovuto anche dai Pensionati del Fondo Generale dell'Enpam, su tutti i redditi di lavoro autonomo prodotti nel 1996 (compreso il reddito fino a £ 8.064.000 di cui sopra), con esclusione di quelli già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.

I predetti contributi sono versati all'ENPAM direttamente dagli iscritti.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (prevido-assistenziale)

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza e dai pensionati del Fondo Generale dello stesso Ente.

Il contributo è pari all'1% dell'ammontare del reddito professionale netto prodotto nel 1996 eccedente £ 76.800.000.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto all'Ente di previdenza dagli iscritti infrasessantacinquenni.

Per l'anno 1996 il contributo è pari a £ 102.000 per l'intero anno (£ 8.500 mensili per coloro il cui obbligo contributivo sia iniziato o cessato nel corso dell'anno) ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

• Ragionieri e Periti Commerciali

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi dei Ragionieri e Periti commerciali tenuti al versamento alla Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri e Periti commerciali di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

• contributo soggettivo ai sensi dell'art. 11 della L. 30.12.91, n. 414;

• contributo integrativo ai sensi dell'art. 12 della richiamata L. 414/91;

• contributo di maternità ai sensi della L. 11.12.90, n. 379.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1995 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del Mod. 740 presentato nel 1996. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

• per redditi fino a £ 36.500.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di £ 2.190.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996. Per i primi tre anni il contributo è ridotto alla metà (£ 1.095.000) per i Ragionieri e Periti commerciali che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto il trentesimo anno di età;

• per redditi compresi tra £ 36.500.000 e £ 60.400.000 è dovuto il contributo minimo più il 6% del reddito eccedente £ 36.500.000;

• per redditi superiori a £ 60.400.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 6% del reddito compreso tra £ 36.500.000 e £ 60.400.000, l'1,8% del reddito eccedente £ 60.400.000.

Il contributo soggettivo dovuto sui redditi superiori a £ 36.500.000 è versato in due rate: la prima contestualmente all'invio del modello dell'autocertificazione (Mod. A19/96) e la seconda entro e non oltre il 30 dicembre 1996.

Per i titolari di pensione diretta liquidata ai sensi della L. 30.12.91, n. 414, o che hanno ottenuto la riliquidazione del trattamento pensionistico, il contributo soggettivo è dovuto nella misura del 6% sui redditi professionali fino a £ 60.400.000 e dell'1,8% sui redditi eccedenti tale limite, senza obbligo di contribuzione minima. Per tali soggetti il contributo è versato alle stesse scadenze previste per gli altri soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto da tutti i soggetti iscritti agli Albi professionali anche se non iscritti alla Cassa di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1995, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1996, detratto l'importo della maggiorazione percentuale (2%), già assoggettata ad Iva nel corso del 1995 ai sensi della L. 22.3.95, n. 85.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.

Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

Iscritti alla Cassa

- per volume d'affari Iva fino a £ 32.850.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di £ 657.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996;

- per volume d'affari Iva superiore a £ 32.850.000 è dovuto, oltre il contributo minimo, il 2% del volume d'affari Iva eccedente £ 32.850.000; tale contributo è versato in due rate con le stesse scadenze previste per il contributo soggettivo.

Iscritti agli Albi professionali ma non alla Cassa e Pensionati diretti

Per gli iscritti negli Albi professionali, compresi i pensionati diretti che continuano l'esercizio professionale e coloro che, ai sensi dell'art. 24 della citata L. 414/91, hanno esercitato la facoltà di non iscriversi alla Cassa, il contributo integrativo è pari al 2% del volume d'affari Iva (al netto della maggiorazione percentuale), senza obbligo di contributo minimo. Tale contributo è versato in due rate con le stesse scadenze previste per gli altri soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti alla Cassa di previdenza.

Per l'anno 1996 il contributo di maternità è pari a £ 120.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

• Veterinari

La presente sezione deve essere compilata dagli iscritti negli Albi professionali dei Veterinari tenuti al versamento all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari di tutti o di alcuni dei seguenti contributi previdenziali:

• contributo soggettivo ai sensi dell'art. 11 della L. 12.4.91, n. 136;

• contributo integrativo ai sensi dell'art. 12 della richiamata L. 136/91;

• contributo di solidarietà ai sensi dell'art. 11, comma 4, della richiamata L. 136/91, rideterminato dall'art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione;

• contributo di maternità ai sensi della L. 11.12.90, n. 379;

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul reddito professionale netto prodotto nel 1996 risultante dal quadro E o, per gli associati di associazioni di professionisti, dal quadro H del presente Mod. 740. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il reddito sul quale calcolare il contributo è costituito dalla somma di tali redditi, come sopra specificati.

Il contributo soggettivo è così determinato:

• per redditi fino a £ 19.200.000 è dovuto il solo contributo soggettivo minimo di £ 1.920.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996. Per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi il contributo è ridotto alla metà (£ 960.000) per i Veterinari che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il trentaduesimo anno di età;

• per redditi compresi tra £ 19.200.000 e £ 50.800.000 è dovuto il contributo minimo più il 10% del reddito eccedente £ 19.200.000;

• per redditi superiori a £ 50.800.000 è dovuto, oltre al contributo minimo ed al 10% del reddito compreso tra £ 19.200.000 e £ 50.800.000, il 3% del reddito eccedente £ 50.800.000.

Il contributo soggettivo dovuto sui redditi eccedenti £ 19.200.000 è versato, secondo le modalità impartite direttamente dall'Ente, per metà entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per l'altra metà entro il 31 dicembre 1997.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1996 il contributo va calcolato sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'Iva per l'anno 1996, risultante dalla dichiarazione presentata nel 1997, detratto l'importo del contributo integrativo (2%), già assoggettato ad Iva nel corso del 1996, ai sensi della L. 22.3.95, n. 85.

Nel caso di associazioni di professionisti il volume d'affari Iva imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è determinato applicando al volume d'affari Iva dell'associazione le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili tra gli associati.

Nell'ipotesi di volumi d'affari prodotti sia partecipando ad associazioni, sia in modo autonomo, il volume d'affari su cui va calcolato il contributo integrativo è costituito dalla somma degli importi come sopra specificati.

Il contributo integrativo è così determinato:

• per volume di affari Iva fino a £ 29.000.000 è dovuto il solo contributo integrativo minimo di £ 580.000, riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso del 1996. Per l'anno solare di iscrizione e per i due anni successivi il contributo è ridotto alla metà (£ 290.000) per i Veterinari che si iscrivono per la prima volta all'Ente, prima di aver compiuto il trentaduesimo anno di età;

• per volume di affari Iva superiore a £ 29.000.000 è dovuto il contributo integrativo minimo più il 2% del volume di affari Iva, come sopra specificato. Per i veterinari che hanno versato a mezzo ruoli il contributo integrativo ridotto alla metà (£ 290.000) è dovuto oltre al contributo integrativo minimo, il 2% sul volume d'affari Iva eccedente £ 14.500.000. Il contributo integrativo dovuto sul volume di affari Iva eccedente £ 29.000.000 (o £ 14.500.000) è versato con le stesse modalità e nei termini previsti per il contributo soggettivo.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il contributo di solidarietà è dovuto dai soggetti iscritti all'Albo professionale ma non iscritti all'Ente di previdenza.

A partire dal 1996, il contributo minimo di solidarietà è stato rideterminato in £ 250.000. Tale importo è stato riscosso nella misura di £ 100.000 a mezzo ruoli esattoriali emissione 1996, la restante somma di £ 150.000 è stata recuperata attraverso l'emissione dei ruoli esattoriali 1997.

CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Il contributo di maternità è dovuto dai soggetti iscritti all'Ente di previdenza.

Per il 1996 il contributo è pari a £ 80.000 ed è riscosso a mezzo ruoli esattoriali nel corso dello stesso anno.

n Come si compila la sezione

Nel rigo R7 barrare la casella corrispondente alla Cassa o Ente al quale sono dovuti i contributi.

Nel rigo R8 indicare:

• per gli Avvocati e Procuratori legali, il codice individuale di matricola meccanografica attribuito dalla Cassa, rilevabile dal modulo prestampato utilizzato per le comunicazioni obbligatorie rese alla Cassa stessa (Mod. 5);

• per i Consulenti del lavoro, il numero di matricola (composto di 5 cifre) attribuito dall'Ente, rilevabile dal bollettino di c/c postale (prestampato dall'Ente stesso) utilizzato per la comunicazione obbligatoria e per il versamento del contributo integrativo;

• per i Dottori Commercialisti, il numero di posizione meccanografica assegnato dalla Cassa, rilevabile dal modello di autodichiarazione (Mod. A/96);

• per i Geometri, il numero di matricola attribuito dalla Cassa (sei numeri ed una lettera);

• per gli Ingegneri e Architetti, il proprio numero di matricola attribuito dalla Cassa;

• per i Medici ed Odontoiatri, il proprio codice individuale attribuito dall'Ente;

• per i Ragionieri e Periti commerciali, il codice meccanografico individuale di matricola attribuito dalla Cassa, rilevabile dal modello prestampato dell'autocertificazione utilizzato per le comunicazioni obbligatorie rese alla Cassa stessa (Mod. A19/96);

• per i Veterinari, il codice individuale attribuito dall'Ente, coincidente con il numero di posizione meccanografica.

Nei righi R9, R10, R11, R12 indicare, rispettivamente, l'importo del contributo soggettivo, integrativo, di solidarietà e di maternità dovuti per il 1996, determinati secondo le modalità indicate per le singole categorie nelle "Generalità" del presente paragrafo.

Nel rigo R13 indicare la somma degli importi versati a mezzo ruoli esattoriali (o, per gli Ingegneri e Architetti, versati anche tramite bollettini di c/c postale) con riferimento ai contributi dovuti per l'anno 1996. Eventuali contributi riferiti ad anni diversi dal 1996 non devono essere indicati.

Nel rigo R14 indicare la differenza tra la somma degli importi dei contributi dovuti indicati nei righi R9, R10, R11 e R12 e l'importo dei contributi versati indicati nel rigo R13. Nell'apposito spazio bianco inserito nel rigo indicare l'importo della parte di saldo già versata all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sez. III - Contributi previdenziali dovuti dai produttori agricoli

n Generalità

La presente sezione deve essere compilata dai seguenti produttori agricoli tenuti al versamento dei contributi previdenziali:

• coltivatori diretti, per se stessi e per i familiari coadiuvanti (unità attive);

• imprenditori agricoli a titolo principale, per se stessi;

• concedenti, per i mezzadri, i coloni, i soccidari ed i loro familiari coadiuvanti (unità attive).

I predetti familiari, i mezzadri, i coloni ed i soccidari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nella stessa devono indicare solo il codice contribuente ex-Scau del titolare della posizione contributiva. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Codice contribuente ex-Scau", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al Mod. 740 da allegare al Mod. 740 base in caso di variazione di taluni dati e del calcolo dell'Ilor e del Cssn.

La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione contributiva di cui risulta intestatario il contribuente.

In presenza di più posizioni contributive vanno compilati tanti righi quante sono le posizioni stesse. Qualora i righi dovessero risultare insufficienti per il numero delle posizioni contributive possedute dal dichiarante, dovranno essere utilizzati altri quadri in aggiunta al primo.

n Come si compila la sezione

Per la compilazione della sezione occorre far riferimento ai bollettini di conto corrente postale inviati dall'Inps - Gestione ex Scau per il pagamento dei contributi dovuti per il 1996 (scadenze: 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre 1996 e 10 gennaio 1997).

Per ciascun rigo:

• nel campo 1 riportare il codice indicato sul frontespizio dei bollettini, alla voce "Codice contribuente";

• nel campo 2 barrare la casella corrispondente alla qualifica posseduta dal dichiarante;

• nel campo 3 indicare il numero dei soggetti che nel 1996 hanno prestato la loro opera nell'impresa e per i quali sono dovuti i contributi previdenziali, specificando il numero dei soggetti minori di 21 anni nel campo 4. I dati sono rilevabili dal riquadro 1 del frontespizio del bollettino postale;

• nel campo 5 barrare la casella relativa alla fascia di reddito (I, II, III o IV) attribuita all'azienda in base al reddito agrario, rilevandola dal riquadro 3 del frontespizio del bollettino postale;

• nel campo 6 barrare la casella solo se l'attività è svolta nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate, per le quali è previsto il riconoscimento delle riduzioni contributive;

• nel campo 7 indicare l'importo complessivo dei contributi versati alle previste scadenze del 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre del 1996 e 10 gennaio del 1997. I dati sono rilevabili dai bollettini inviati dall'Inps - Gestione ex Scau, sommando gli importi riportati alle lettere B, C e D del quadro 3.

Sez. IV - Premi assicurativi dovuti da soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

n Generalità

La presente sezione deve essere compilata dai titolari di imprese artigiane e commerciali tenuti al versamento dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia per se stessi, nel caso in cui il titolare sia soggetto assicurato, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari coadiuvanti del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e familiari partecipanti), con esclusione dei lavoratori dipendenti.

I predetti familiari, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, nonché i soci di società esercenti attività commerciale o artigiana, nella stessa devono indicare solo il numero di posizione assicurativa Inail del titolare dell'impresa o della società. Tale indicazione, preceduta dalla dicitura "Posizione Assicurativa Inail", deve essere effettuata nello spazio riservato alle "Annotazioni" posto in calce al Mod. 740 da allegare al Mod. 740 base in caso di variazione di taluni dati e del calcolo dell'Ilor e del Cssn. La compilazione della sezione va effettuata per ogni singola posizione assicurativa di cui risulta intestatario il titolare dell'impresa artigiana o commerciale. In presenza di più posizioni assicurative vanno compilati distinti righi della Sezione, indicando in ciascuno di essi:

• il numero di posizione assicurativa Inail;

• il numero dei soggetti per i quali viene corrisposto il premio;

• l'ammontare complessivo della base retributiva;

• il premio complessivamente dovuto relativo all'anno 1996;

• i versamenti effettuati in acconto e a saldo per tale anno.

n Come si compila la sezione

Nel campo 1 indicare il numero di posizione assicurativa attribuito dall'Inail al titolare dell'impresa artigiana o commerciale.

Nel campo 2 indicare il numero dei soggetti che nel 1996 hanno prestato attività lavorativa nell'impresa artigiana o commerciale e per i quali è dovuto il premio assicurativo. Per le imprese artigiane tra tali soggetti va ricompreso anche il titolare dell'impresa.

Nel campo 3 indicare la base retributiva complessiva dei soggetti per i quali è dovuto il premio, riferita al periodo assicurativo 1996. Tale importo è pari:

• per le imprese artigiane, al totale delle retribuzioni convenzionali dei soggetti indicati al precedente campo 2. Si rammenta che ogni singola base retributiva non può essere comunque inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge, che per l'anno 1996 è di £ 18.818.700;

• per le imprese commerciali, al totale delle retribuzioni convenzionali o di ragguaglio, già dichiarato all'Inail in sede di autoliquidazione dei premi.

Nel campo 4 indicare il premio assicurativo complessivo dovuto per il 1996, già determinato in sede di autoliquidazione dei premi Inail.

Nel campo 5 indicare l'ammontare complessivo dei premi versati in acconto per il 1996 comprendente la rata anticipata, con scadenza di norma al 20 febbraio 1996 e l'eventuale integrazione versata successivamente a tale data.

Nel campo 7 indicare l'importo dell'eventuale saldo versato per il 1996 con scadenza al 20 febbraio 1997. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi sia ancora in corso la rateazione eventualmente concessa per il versamento dell'importo dovuto a saldo, va barrata l'apposita casella del campo 6.