Le disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 181 a 189, della L. 28.12.95, n. 549, in vigore per gli accertamenti relativi al periodo di imposta 1995, prevedono che l'ammontare dei ricavi determinato applicando il D.P.C.M. 29.1.96 fosse preso a base per l'attività di accertamento degli uffici e per l'adeguamento spontaneo da parte del contribuente. Nel comma 126 dell'art. 3, della L. 662/96, per gli accertamenti relativi al 1996 viene, invece, stabilito che per l'adeguamento spontaneo ai ricavi determinati in base ai parametri il contribuente può fare riferimento a un importo inferiore a quello che gli uffici prenderanno in considerazione in sede di accertamento. Per esplicita previsione legislativa gli uffici non possono, infatti, procedere ad accertamento presuntivo in base ai parametri nei confronti dei contribuenti che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto in base al fattore di adeguamento determinato secondo i criteri indicati nella nota tecnica e metodologica del D.P.C.M. 27.3.97 (Allegato 2). Al riguardo, il software predisposto dall'Amministrazione finanziaria per il calcolo dei ricavi presunti consente di verificare la differenza tra ricavo di riferimento (da applicare in sede di accertamento) e ricavo "richiesto" in sede di adeguamento. Il contribuente può, pertanto, valutare immediatamente la convenienza o meno dell'adeguamento.
La nuova disposizione di legge dovrebbe costituire, pertanto, un incentivo ad adeguare i ricavi o compensi in sede di dichiarazione dei redditi, facendo venire meno le valutazioni che lo scorso anno hanno indotto i contribuenti a non adeguarsi alle risultanze dei parametri giudicando più conveniente attendere l'eventuale accertamento degli uffici.