3 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1
n Generalità
Il quadro A1 deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.
ATTENZIONE
Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestale).
In attuazione a tale disposizione è stato emanato il D.M. 11.2.97, nel quale sono stabiliti:
- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.
Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro, che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.
La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato D.M. 11.2.97.
Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito Mod. 740/F, ovvero 740/G.
Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel Mod. 740/F oppure 740/G, senza utilizzare il quadro A1.
Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura
Al fine di poter calcolare i valori da indicare nei righi A1 1 e A1 2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo (Tab. I), corrispondente alle sezioni I e II del Mod. 740/A1 relativo al precedente periodo d'imposta, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.
Nel predetto schema di calcolo, che non va allegato al modello di dichiarazione, vanno indicati :
nella Sez. I, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A).
nella Sez. II, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunto come base, costituito dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo A1 1 del presente modello.
Sezione I
- nelle colonne 1 e 2, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto;
- nella colonna 3, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2.
- nella colonna 4, deve essere indicato il risultato del prodotto tra colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 della L. 23.12.94, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 45%.
Sezione II
- nelle colonne 1 e 3, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, cui sono tenuti coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir.
- nelle colonne 2 e 4 deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.
Al riguardo, si fa presente che il citato D.M. 11.2.97, ha incluso nella relativa tabella anche gli struzzi da riproduzione e da carne.
Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscono beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I della Tab. I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.
Si fa presente inoltre che i produttori agricoli devono compilare il quadro R - Prospetto dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi - Sez. III, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1996. Informazioni più dettagliate in merito si trovano nelle istruzioni relative al suddetto quadro.
n Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef
Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, deve essere indicato:
- nel rigo A1 1, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Tab. I, Sezione II, contenuta nelle istruzioni al presente quadro;
- nel rigo A1 2, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Tab. I, Sezione I) moltiplicato per il coefficiente 372,4 e diviso 100.000. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 29;
- nel rigo A1 3, il numero dei capi eccedenti, espresso anch'esso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante da rigo A1 1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo A1 2;
- nel rigo A1 4, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo A1 3 e il coefficiente 96,66. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente nella specie base (pari a 33,33) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal D.M. 11.2.97, nonché per il coefficiente di rivalutazione del reddito agrario (pari a 1,45). Il coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configura l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 96,66 si applica il parametro 33,33 x 1,45 = 48,33.
I soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della L. 549/95, devono indicare nel rigo A1 5 la differenza tra l'importo di rigo A1 35, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito" contenuto nel presente modello e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94, di cui al rigo A1 28 del Mod. 740/A1, relativo al periodo d'imposta 1995.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della L. 549/95, devono indicare nello stesso rigo A1 5 il 50% della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti. Si precisa che il reddito agevolato da indicare in tale rigo deve comunque essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i limiti consentiti dalla UE. Per i soggetti che fruiscono dell'agevolazione secondo le regole "de minimis", l'ammontare del reddito agevolato deve essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i 100.000 Ecu (Vedere in appendice la rispettiva voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
Nel rigo A1 6 va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. 549/95, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94 convertito dalla L. 489/94 e dell'art. 3, comma 88, della L. 549/95, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti siano stati realizzati. Per il calcolo della sopravvenienza attiva si rinvia al "Prospetto della determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati", contenuto nel sesto riquadro del presente quadro.
Nel rigo A1 7 vanno dedotte le eventuali quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Nel rigo A1 8 deve essere indicato il reddito (o la perdita) dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo di rigo A1 4 e la somma degli importi dei righi A1 5 e A1 7, aumentata dell'importo di rigo A1 6.
Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il Mod. 740/A1 il cui risultato deve confluire nel Mod. 740/F apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i righi A1 9 e A1 10 non vanno compilati.
Se al rigo A1 8 è indicata una perdita, riportare zero nel rigo A1 10 senza compilare il rigo A1 9. Tale perdita può essere compensata con i redditi indicati nel quadro 740/H. In mancanza di tali redditi, la perdita deve essere riportata al campo 5 del prospetto delle "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel Mod. 740 base.
Se, al rigo A1 8 è indicato un reddito, nel rigo A1 9 deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H), fino a concorrenza dell'importo di rigo A1 8.
Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo A1 8, si procede alla eventuale ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo A1 8, con l'eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito spazio del rigo A1 9.
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel Mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").
Nel rigo A1 10 va indicata la differenza tra i righi A1 8 e A1 9.
L'importo di rigo A1 10 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del quadro N.
Nel rigo A1 11 va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore.
Ai fini della determinazione dell'agevolazione per il reddito reinvestito, ai sensi dell'art. 3, commi 85 e 88, della L. 549/95, occorre tenere presente quanto segue.
Se il contribuente oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di imprese (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel Mod. 740/S, relativo ai prospetti comuni ai quadri 740/F e 740/G, utilizzando l'apposito prospetto. In tal caso l'importo del predetto reddito reinvestito dovrà essere indicato solo nel rigo F31 ovvero nel rigo G23. In tali quadri dovrà altresì essere indicata la sopravvenienza attiva di cui all'art. 3, comma 89, della L. 549/95.
Se il contribuente non esercita altre attività d'impresa, dovrà determinare il reddito reinvestito nell'apposito prospetto contenuto nel presente quadro 740/A1 e riportare detto reddito agevolato nel rigo A1 5.
n Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor
Per la determinazione del reddito ai fini Ilor del titolare dell'impresa di allevamento, nel rigo A1 12 va riportato il reddito di allevamento quale risulta dal rigo A1 4.
Nel rigo A1 13 va riportato l'importo indicato nel rigo A1 5 relativo all'agevolazione per il reddito reinvestito di cui all'art. 3, commi 85 e 88, della L. 549/95.
Nel rigo A1 14 va riportato l'importo di rigo A1 6.
Nel rigo A1 15 va indicato il reddito esente ai fini Ilor, per il quale deve essere compilato l'apposito prospetto delle esenzioni territoriali, contenuto nel presente quadro, secondo le istruzioni di seguito fornite.
Nel rigo A1 16 va indicata la differenza fra l'importo di rigo A1 12 e gli importi di rigo A1 13 e A1 15, aumentata dell'importo di rigo A1 14.
Nel rigo A1 17 vanno indicate le quote imputabili, rispettivamente, ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda agricola non gestita in forma societaria.
Nel rigo A1 18 e nel rigo A1 19 va indicato rispettivamente il reddito netto e la deduzione spettante ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir.
Per fruire della deduzione di cui alla citata norma, occorre che il contribuente attesti, con la firma apposta in fondo al presente modello, che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge. L'importo della deduzione va riportato nel quadro O al rigo O2 del Mod. 740.
Si precisa che in caso di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, il contribuente deve barrare l'apposita casella collocata accanto al titolo del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi" del presente quadro (vedere in Appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").
Prospetto delle esenzioni territoriali
In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative a redditi fondiari.
Nella colonna 1 i contribuenti che richiedono l'esenzione, o che hanno già richiesto l'esenzione, devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella tabella b).
Il contribuente che ha più attività agevolate deve indicare per ciascuna le disposizioni agevolative, anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.
Nella colonna 2 deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla tabella a) da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.
Nella colonna 3 va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.
Nella colonna 4 deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1997 relativa all'anno 1996 deve indicare l'anno 1997.
Nella colonna 5 deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.
Nella colonna 6 va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.
Le colonne 3 e 4, non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.
Se la richiesta di esenzione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.
Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29.7.93, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali delle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.
Per ulteriori chiarimenti vedere circolare n. 88/E del 14.6.94.
Tabella a) - Stato della esenzione | |
Codice |
Stato dell'esenzione |
A |
Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta |
B |
Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi |
C |
Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza |
D |
Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio |
E |
Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione |
Tabella b) - Tipo di esenzione | |
Codice |
Leggi agevolative |
Mezzogiorno (T.U. 6.3.78, n. 218 e L. 1.3.86, n. 64; D.L. 11.7.88, n. 258, convertito dalla L. 5.8.88, n. 337; art. 18 del D.L. 23.6.95, n. 244 convertito dalla L. 8.8.95, n. 341) | |
01 |
Esenzione totale Ilor (art. 101, comma 1, T.U. 6.3.78, n. 218) |
02 |
Esenzione parziale Ilor (art. 101, comma 2, T.U. 6.3.78, n. 218) |
Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, commi 1 e 2, D.P.R. 29.9.73, n. 601; L. 1.12.86, n. 879) | |
20 |
Esenzione totale Ilor |
21 |
Esenzione parziale Ilor |
Province di Trieste e Gorizia, Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona, zona portuale Aussa Corno (art. 29, D.P.R. 29.9.73, n. 601; art. 4, L. 27.12.75, n. 700; art. 30, comma 2, del D.P.R. 29.9.73, n. 601; art. 9, comma 2, L. 2.5.83, n. 156; L. 29.1.86, n. 26) | |
30 |
Esenzione totale Ilor |
31 |
Esenzione parziale Ilor |
Altri territori (art. 1, comma 9, D.L. 22.12.81, n. 790, convertito in L. 23.2.82, n. 47; art. 3-terdecies, D.L. 1.10.82, n. 696, convertito in L. 29.11.82, n. 883; art. 73 del D.Lgs. 30.3.90, n. 76; L. 10.5.83, n. 190; art. 11, comma 1, L. 2.5.90, n. 102; D.P.C.M. 29.7.93) | |
50 |
Esenzione totale Ilor |
51 |
Esenzione parziale Ilor |
n Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito (art. 3, L. 28.12.95, n. 549)
Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione del reddito d'impresa reinvestito di cui all'art. 3, commi 85 e 88, della L. 549/95.
Le colonne da 1 a 4 devono essere utilizzate dai soggetti che nel 1996 hanno realizzato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, commi da 85 a 87, della L. 28.12.95, n. 549.
La colonna 5 deve essere utilizzata dai soggetti che hanno effettuato investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 3, comma 88, della L. 549/95. Detti investimenti si considerano realizzati nel periodo di imposta 1995, pur se il reddito agevolato è escluso dall'imposizione nel periodo di imposta successivo.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue.
Il rigo A1 28 deve essere compilato indicando:
- alle colonne 1, 2 e 3, l'importo degli investimenti agevolati realizzati, rispettivamente, nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento Cee n. 2052/88;
- alla colonna 4 deve essere indicato l'importo degli investimenti agevolati realizzati nella restante parte del territorio nazionale dai soggetti aventi le caratteristiche dimensionali previste dal comma 85 dell'art. 3 della L. 549/95. La colonna 4 va altresì utilizzata dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione secondo la regola "de minimis". In tal caso deve essere indicato l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati;
- alla colonna 5 deve essere indicato l'importo degli investimenti realizzati nel 1995 compresi quelli che, ai sensi dell'art. 3, comma 88, della L. 549/95, si considerano effettuati in tale periodo. Si precisa peraltro che per gli investimenti agevolabili ai sensi del comma 88 dell'art. 3, il contribuente può avvalersi, anche in parte, delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 85, della L. 549/95. In tale ipotesi, l'imposta da indicare in colonna 5 va ridotto degli investimenti per i quali si fruisce dell'agevolazione ai sensi del comma 85.
I righi da A1 29 a A1 33 vanno compilati indicando:
- distintamente, alle colonne da 1 a 3, gli investimenti realizzati nelle aree territoriali di cui ai predetti obiettivi 1, 2 e 5b in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;
- alla colonna 4 gli investimenti realizzati nel restante territorio nazionale, in ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso. I soggetti che intendono fruire dell'agevolazione secondo la regola "de minimis" devono indicare, per ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso;
- alla colonna 5 gli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti l'esercizio 1994, se sono soggetti che esistevano alla data del 12 giugno 1989, e nei periodi di imposta di riferimento che precedono il 1995, in caso contrario.
Si fa presente che se in un periodo di imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righi è pari a zero e nel calcolo della media dovranno essere considerati anche tali periodi.
Nel rigo A1 34 deve essere indicato anche il numero dei periodi di imposta in base al quale è stata calcolata la media degli investimenti degli esercizi precedenti.
Nel rigo A1 35, colonne da 1 a 5, deve essere indicato il 50% della differenza fra l'importo di rigo A1 28 e la media degli importi indicati nei righi da A1 29 a A1 33. Con riferimento alla colonna 5 si precisa che il reddito agevolato da escludere dalla tassazione (da indicare al rigo A1 5) va assunto al netto del reddito agevolabile nel periodo di imposta precedente.
n Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della L. 549/95)
Si ricorda che, a decorrere dal 15 settembre 1995, la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94, e dell'art. 3, comma 88, della L. 549/95, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti si considerano realizzati, comporta l'applicazione dell'art. 3, comma 89, della L. 549/95.
Ai sensi di tale norma il reddito escluso dall'imposizione, si ridetermina, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3 del D.L. 357/94, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento.
L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.
Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:
- nel rigo A1 36 vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. 357/94 e dall'art. 3, comma 88, della L. 549/95, effettuate nel presente periodo di imposta;
- nel rigo A1 37 vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti indicati nell'art. 3, del D.L. 357/94, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;
- nel rigo A1 38 va indicato il 50% della differenza tra rigo A1 36 e rigo A1 37 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa che tale sopravvenienza rileva in misura non eccedente l'importo del reddito agevolato dei periodi d'imposta precedenti.
Se l'importo di rigo A1 37 è superiore all'importo di rigo A1 36, nel rigo A1 38 va indicato 0.