n Calcolo delle plusvalenze
Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.
n Indennità di esproprio
Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30.12.91, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2.4.68, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18.4.62, n. 167, e successive modificazioni.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni d'urgenza divenute illegittime come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30.12.91, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze".
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. 413/91, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della citata L. 413/91. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ex art. 17, comma 2, della L. 865/71, ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
n Lottizzazione
Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6.8.67, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17.8.42, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28.10.67 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata L. 765/67, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
n Perdite d'impresa in contabilità ordinaria
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23.2.95, n. 41, convertito dalla L. 22.3.95, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
Ai sensi del comma 3, dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate, in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29, del D.L. 41/95, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo. Conseguentemente, può essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo al 1996 anche l'eccedenza di perdite formatesi dal 1991 al 1994, non scomputata dal reddito complessivo entro il 1994.
La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro 740/F o 740/G, e/o 740/H, e/o 740/A1, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.
Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.
Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri 740/F o 740/G, e/o 740/H e/o 740/A1 dovranno essere riportate nel prospetto "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel Mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi previste.
n Redditi di fonte estera
Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Per questa ragione i redditi della specie sono inclusi nella Sezione VII del Mod. 740/M.
Poiché la disposizione che ha stabilito detto trattamento (cioè, l'art. 8, comma 1, del D.L. 28.6.90, n. 167, convertito dalla L. 4.8.90, n. 227) è stata dichiarata applicabile, in virtù di successive norme di legge, a fattispecie diverse da quelle originariamente previste, si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime di tassazione separata, salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario.
Fra i redditi di fonte estera si devono quindi ricomprendere:
a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
c) i proventi derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
d) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisito, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50%;
e) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8.1.96, n. 6, convertito dalla L. 6.3.96, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti.
f) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari.
n Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor
Per effetto della disposizione contenuta nella lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir, sono esclusi dall'Ilor i redditi di impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'art. 87 del Tuir, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare non sia superiore a tre.
Si ricorda al riguardo che, per la verifica del rispetto del predetto limite dei tre addetti, occorre adottare il criterio della media nel corso dell'anno. La predetta media va determinata sommando le giornate di lavoro riferibili a tutti gli addetti, nel periodo di imposta di riferimento, e dividendo il risultato per 312. Per l'individuazione del numero delle giornate dei lavoratori dipendenti si fa riferimento alle giornate retribuite risultanti dai modelli DM 10 o, per i lavoratori dipendenti a tempo parziale, dai modelli 01M.
Per il titolare dell'impresa e per i soci che non apportano esclusivamente capitale si presumono lavorate 312 giornate, da ragguagliare al periodo di effettivo esercizio delle attività se questa è iniziata o cessata nel corso dell'anno. Qualora il socio partecipi a più società e/o eserciti direttamente l'attività il numero delle giornate lavorate si presume pari a quello che si ottiene dividendo 312 per il numero delle attività esercitate in forma individuale e collettiva.
Ai fini dell'esonero dall'Ilor si richiede pertanto sia la sussistenza del predetto requisito numerico sia la prevalenza della componente lavoro nella organizzazione dell'attività.
Quest'ultimo requisito, in linea di principio, deve ritenersi normalmente sussistente con riguardo all'esercizio di attività commerciali svolte da imprese artigiane iscritte nel relativo Albo, di imprese che esercitano attività di commercio al minuto, attività alberghiere, attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi o in mense aziendali o attività di intermediazione o rappresentanza commerciale e imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
n Versamenti
I versamenti relativi ai proventi derivanti da depositi a garanzia, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi e con applicazione dell'art. 6, comma 3, del D.L. 31.5.94, n. 330, convertito dalla L. 27.7.94, n. 473, e pertanto, entro il:
- 31 maggio;
- 20 giugno, applicando la soprattassa dello 0,50% da versare unitamente all'imposta;
- 23 giugno, con la soprattassa del 3% che sarà, invece, iscritta a ruolo direttamente dall'Amministrazione finanziaria.
1. Proventi derivanti da depositi a garanzia
Il pagamento del 20% dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo 1245 denominato "proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. 323/96", istituito con D.M. 15.7.96.
A tal fine, devono essere utilizzati:
- dai soggetti intestatari di conto fiscale, i Modd. 21, 31 o C;
- dai soggetti non intestatari di conto fiscale, distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11 o il modello di delega unica di cui al D.M. 25.9.95.
Il periodo di riferimento o l'anno di imposta da riportare sui predetti modelli sarà l'anno in cui il provento è stato percepito, da indicare nella forma AA.AA. nei Modd. 21, 31, C, 8 e 11 e nella forma AA. nella delega unica.
2. Versamento di acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata
Per il versamento del predetto tributo è istituito il seguente codice-tributo, così denominato: "4200 Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - art. 1, comma 3, del D.L. 31.12.96, n. 669".
Il pagamento va effettuato al concessionario competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente utilizzando, rispettivamente, la distinta Mod. 22 o la delega di pagamento Mod. D, ovvero il bollettino di conto corrente postale Mod. 31. I contribuenti non intestatari o non più intestatari di conto fiscale, oltre alla distinta Mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, possono utilizzare il modello di delega di cui al D.M. 25.9.95, contraddistinto da carta bianca e grafica colore azzurro, effettuando il pagamento mediante delega alle banche.
Il periodo di riferimento da riportare sui modelli di cui sopra è l'anno per il quale si versa l'acconto da indicare nella forma AA. o AA.AA. a seconda dello spazio a disposizione sul modello di versamento.