5 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO G
n Generalità
Il presente quadro deve essere compilato dalle imprese individuali che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir poiché nell'anno 1995 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:
- a £ 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a £ un miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2.3.89, n. 69, convertito dalla L. 27.4.89, n. 154.
Tale quadro deve essere altresì compilato dalle imprese individuali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 1996 e che per detto anno hanno tenuto la contabilità semplificata.
Va ricordato che, ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.
Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.
Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 1995 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 1996 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito relativo all'anno 1996 i criteri di cui al D.M. 27.9.89, n. 352.
ATTENZIONE
Il quadro G si compone:
del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef";
del riquadro "Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor";
Nel riquadro in alto a destra va indicato il codice fiscale del titolare dell'impresa, barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.
Si ricorda che non è richiesta l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture ed i documenti contabili in quanto i relativi dati, comunicati dal contribuente ai competenti uffici ai sensi dell'art. 35, del D.P.R. 29.10.72, sono stati già acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.
Nel rigo G1, colonna 1, va indicato in riferimento al "Valore dei beni strumentali", l'importo complessivo (comprensivo anche di quello da indicare nelle colonne 2 e 3) ottenuto sommando:
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.
Nella determinazione della voce "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, e dei beni di cui all'art. 67, comma 8-bis, del Tuir, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50%. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del Tuir. Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. 633/72 e in quella del pro-rata di indetraibilità determinato nella misura del cento per cento applicando i criteri di cui all'art. 19, terzo comma, dello stesso D.P.R. 633/72, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto diverso dal cento per cento, tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 366 giorni, anche in caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.
In merito ai criteri da osservare per la determinazione degli importi da attribuire a tale voce, va sottolineato che per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ivi comprese le autovetture, il costo rilevante ai fini del computo del valore dei beni strumentali è costituito da quello sostenuto dal concedente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20%. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 357/94 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
Nel rigo G1, colonna 2, va indicato il valore dei beni strumentali riferibili a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29.1.96, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27.3.97.
Nel rigo G1, colonna 3, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600/73, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29.1.96, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27.3.97; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.
n Determinazione del reddito ai fini dell'Irpef
Nei righi da G2 a G9 sono elencati i componenti positivi di reddito.
Nel rigo G2 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura anche in sospensione di imposta.
Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.
Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Ai fini della compilazione dell'ulteriore spazio del rigo G2, si precisa che lo stesso va utilizzato dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla L. 730/85, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività.
A tale proposito, si fa presente che ai sensi della suddetta L. 730, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli ed associati, e dai loro familiari di cui dall'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività tipicamente agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame) che devono comunque rimanere principali rispetto a quelle agrituristiche. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nell'apposito spazio del rigo G22, il 75% di detti ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti.
Nel rigo G3 va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).
Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lett. c), del comma 1 dello stesso art. 53.
Nel rigo G4 vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi delle seguenti disposizioni:
"Ravvedimento operoso" ai fini penali
(art. 1, comma 4, del D.L. 10.7.82, n. 429, convertito dalla L. 7.8..82, n. 516)
Tale norma prevede la non punibilità agli effetti penali della omessa annotazione di corrispettivi da cui derivano componenti positivi nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili obbligatorie o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, è sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta.
Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), del D.L. 429/82, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte.
"Ravvedimento operoso" ai fini amministrativi
(art. 55, 4° comma, del D.P.R. 29.9.73, n. 600)
Tale norma prevede che, se i ricavi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'art. 51 dello stesso decreto non siano già state constatate, non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari al 5% dei ricavi non annotati nelle scritture contabili. Per le modalità di pagamento vedere in Appendice la voce "Versamenti"
Gli estremi di tale versamento non devono essere indicati, in quanto acquisiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria.
"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"
(art. 3, comma 126, della L. 23.12.96, n. 662)
Tale norma prevede che ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione dei redditi, ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della L. 549/95 (richiamato dall'art. 3, comma 125, della L. 23.12.96, n. 662), si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. 600/73 (c.d. "ravvedimento operoso" ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo dei ricavi non annotati.
Pertanto, il contribuente, senza l'applicazione di sanzioni, può incrementare i ricavi indicati ai righi precedenti per adeguarli alle risultanze dei parametri approvati con il D.P.C.M. 29.1.96, come modificato in base alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della citata L. 662. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio.
Nel rigo G5 va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti ai beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in Appendice la voce "Plusvalenze patrimoniali").
Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.
La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel Mod. 740/S.
Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel Mod. 740/S rigo S4 relativa a quelle, da indicare nel rigo S3 del predetto modello, che si intendono rateizzare.
Va inoltre indicata nello stesso rigo G5 la somma delle quote costanti imputabili al periodo d'imposta 1996 di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.
Nel rigo G6 va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo G5).
I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto (vedere le "Novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Contributi o liberalità") contenute nelle istruzioni comuni ai quadri 740/F, 740/G e 740/S).
La scelta per il numero di quote costanti, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 1996, da evidenziare nel Mod. 740/S rigo S5, la scelta va effettuata indicando nel rigo S6 del predetto modello la quota costante.
Nel rigo G6, va altresì indicata la quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.
Nel rigo G7 va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).
Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.
Nel rigo G8 va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir), evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.
Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.
Nel rigo G9 vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:
- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 1995, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero;
- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nell'anno 1995 nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che trattasi di indennità relativa a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata prevista la tassazione separata);
- le sopravvenienze attive derivanti dalla rideterminazione, effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. 549/95, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94 e dell'art. 3, comma 88, della L. 549/95, qualora i beni oggetto di detta agevolazione siano stati ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono stati realizzati.
In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.
Nel rigo G10 va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G2 a G9.
Nei righi da G11 a G23 sono elencati i componenti negativi di reddito.
Al riguardo, si fa presente che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo di cui alla L. 730/85 e che determinano il reddito in misura forfetaria, ai sensi dell'art. 5 della L. 413/91, non devono indicare nei righi da G11 a G21 i componenti negativi relativi a detta attività in quanto essi vengono dedotti forfetariamente nella misura del 75% dei ricavi derivanti dall'attività medesima, utilizzando l'apposito spazio di rigo G22.
Nel rigo G11 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Nell'apposito spazio il contribuente ha facoltà di indicare il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti.
Nel rigo G12 vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1996 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5.
Nel rigo G13 va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Nel rigo G14 vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, in questa variabile vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla Siae dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo Unire dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo G21 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.
Nel rigo G15 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
- le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail) rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo, si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo G21 "spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.
Al i fini della compilazione del predetto rigo G15 si precisa, altresì, che:
- ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a £ 350.000; elevato a £ 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20 se con motore diesel;
- le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, sono deducibili a condizione che risultino indicate nei registri tenuti ai fini Iva ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.
Nel rigo G16 vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione e, nell'apposito spazio, la parte di essi spettante agli associati che apportano prevalentemente lavoro (vedere in Appendice la voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione").
Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che non è possibile, in concreto, avere più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nello spazio riservato alle annotazioni del Mod. 740/97, da allegare al modello base in caso di variazioni di taluni dati e del calcolo dell'Ilor e del Cssn, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa preceduto dalla dicitura: "Numero mesi collaboratori familiari e associati in partecipazione". Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.
Nel rigo G17 va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire (vedere in Appendice le voci "Beni di lusso relativi all'impresa" e "Immobili strumentali relativi all'impresa"). Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa agli immobili ed all'avviamento.
Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 67, comma 8-bis, del Tuir non devono essere incluse nel rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, le quote di ammortamento devono computarsi nella misura del 50%; nella stessa misura sono computabili le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del Tuir.
Nel rigo G18 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato. Si fa presente che i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir possono fruire dell'ammortamento anticipato a condizione che anche l'eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario sia indicata nel registro dei beni ammortizzabili.
Nel rigo G19 vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.
Nel rigo G20 vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali, indicando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.
I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali") diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
Si precisa, altresì, che i canoni di locazione finanziaria relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 67, comma 8-bis, del Tuir non rilevano ai fini della compilazione del rigo in esame, sempreché non siano destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Con riferimento alle spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, i canoni di locazione finanziaria devono computarsi nella misura del 50%; nella stessa misura sono computabili i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir.
Nel rigo G21 vanno indicate le spese sostenute per: acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; tenuta della contabilità; trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; premi di assicurazione relativi all'attività; servizi telefonici, compresi quelli accessori; consumi di energia; carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione di spese, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo dei medesimi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione, di riparazione, per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo G14.
Ai fini della compilazione dei righi da G17 a G20 in presenza di beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore consultare in Appendice la voce "Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa".
Nel rigo G22 vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:
le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle indicate nei righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto (vedere in Appendice la voce "Deducibilità degli interessi passivi");
le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo G20;
le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (vedere in Appendice la voce "Imposte indeducibili");
le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
Le spese di pubblicità e propaganda, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, sostenute a decorrere dal periodo d'imposta 1995, sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.
Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti:
la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13.10.79. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3% dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1% dei ricavi oltre 12 milioni e fino a 150 milioni di lire; 0,50% dei ricavi oltre 150 milioni e fino a 180 milioni di lire;
la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto di terzi;
la deduzione forfetaria prevista dal D.L. 30.12.95, n. 566, convertito dalla L. 10.2.96, n. 58, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
- 0,6% dei ricavi oltre £ 2 miliardi e fino a £ 4 miliardi;
- 0,4% dei ricavi oltre £ 4 miliardi.
I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano quindi esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).
le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate;
le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione - non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono - deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione");
la somma pari al 50% della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
Si ricorda che non sono deducibili le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni indicati nel comma 8-bis dell'art. 67 del Tuir, se non sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa (vedere in Appendice la voce "Beni di lusso relativi all'impresa").
I soggetti che hanno realizzato investimenti per i quali fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 88, della L. 549/95, devono indicare nel rigo G23 la differenza tra l'importo di rigo S22, colonna 5, del "Prospetto per la determinazione del reddito reinvestito", contenuto nel Mod. 740/S, e il reddito escluso dall'imposizione nel periodo d'imposta precedente ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357/94, di cui al rigo G34 del Mod. 740/G, relativo al 1995.
I soggetti che hanno realizzato investimenti e che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 85, della L. 549/95, devono indicare nello stesso rigo G23 il 50% della differenza tra l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo, e la media degli investimenti realizzati nei cinque periodi precedenti. Si precisa che il reddito agevolato da indicare in tale rigo deve comunque essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i limiti consentiti dalla UE. Per i soggetti che fruiscono dell'agevolazione secondo le regole "de minimis", l'ammontare del reddito agevolato deve essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i 100.000 Ecu. (Vedere in appendice la voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito").
Nel rigo G24 va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da G11 a G23.
Nel rigo G25 va effettuata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo G10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo G24.
Nel rigo G26 vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lett. c-quater dello stesso comma) e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28.6.96, n. 367 (vedere la voce "Erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale" contenuto nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").
Nel rigo G27 va indicata la differenza tra gli importi dei righi G25 e G26.
Nel rigo G28 vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nella seconda facciata del presente quadro, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49%. Nello spazio riservato alle annotazioni del Mod. 740/97, da allegare al modello base in caso di variazioni di taluni dati e del calcolo dell'Ilor e del Cssn, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa preceduto dalla dicitura: "Numero mesi collaboratori familiari e associati in partecipazione". Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, va indicato il numero 14.
Nel rigo G29 va indicato il reddito (o la perdita) d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G27 e G28.
Se in tale rigo è indicata una perdita la stessa va riportata nel rigo G31 senza compilare il rigo G30. Al riguardo, si ricorda che qualora il contribuente abbia conseguito proventi esenti, nel rigo G31 deve essere indicata la perdita al netto dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis.
Se nel rigo G29 è indicato un reddito, nel rigo G30 va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro 740/H) fino a concorrenza dell'importo di rigo G29. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo G29, si procede alla compensazione, (fino a concorrenza dello stesso importo di rigo G29), con l'eventuale eccedenza di perdite di impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno (da indicare nell'apposito spazio di rigo G30).
L'eventuale eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi di impresa, va indicata nei corrispondenti campi del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel Mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate. Per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".
Nel rigo G31 va indicata la differenza tra l'importo di rigo G29 e quello di rigo G30.
L'importo di rigo G31 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del quadro N.
Nel rigo G32 va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nel rigo N2 del quadro N.
Nello stesso rigo G32 è previsto un apposito spazio nel quale va indicata la quota parte del credito d'imposta sui dividendi distribuiti da società "madri", riferibili agli utili derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, cui si applica il regime dell'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.
Nel rigo G33 va indicato l'ammontare del credito d'imposta per i registratori di cassa (vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per i registratori di cassa").
Nel rigo G34 va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 1996, per la quota spettante all'imprenditore (vedere le "Novità della disciplina del reddito d'impresa" alla voce "Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione").
Si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 30.12.93, n. 557, convertito nella L. 26.2.94, n. 133, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29.9.73, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'art. 5 del D.L. 30.9.83, n. 512, convertito dalla L. 25.11.83, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del Tuir.
n Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor
L'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro, va barrata nel caso in cui ricorrono le ipotesi di esclusione dall'Ilor ai sensi della lett. e-bis) del comma 2 dell'art. 115 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Redditi d'impresa esclusi dall'Ilor").
Nel rigo G35 va riportato l'ammontare del reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali evidenziato nel rigo G25.
Nel rigo G36 va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, aumentandolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai fini Irpef, riportato nel rigo G35 tra i quali:
- le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'Ilor;
- le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato in quanto i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'Ilor;
- ogni altro componente reddituale che influenzi in aumento il reddito ai fini Ilor.
Nel rigo G37 va indicato il totale degli elementi reddituali che differenziano, riducendolo, il reddito ai fini Ilor rispetto a quello determinato ai fini Irpef, riportato nel rigo G35, tra i quali:
- i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separata;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg, per i quali spetta il credito d'imposta che, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, del Tuir, sono esclusi dall'Ilor;
- i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli e i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir, in quanto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 30.12.92 n. 504, tali redditi sono esclusi dall'Ilor. In tal caso occorre assumere l'importo corrispondente alla rendita catastale o, in caso di locazione, al reddito effettivo come determinati in base alle regole stabilite per i redditi fondiari (vedere in Appendice la voce "Esclusione dall'Ilor del reddito degli immobili relativi all'impresa");
- ogni altro componente reddituale che influenzi in diminuzione il reddito ai fini Ilor.
Nel rigo G38 va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini Ilor.
Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa sia stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazione fiscale di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione.
Nel rigo G39 va indicato l'ammontare del reddito di rigo G35, aumentato dell'importo di rigo G36 e diminuito degli importi dei righi G37 e G38. Il risultato di tale operazione costituisce il reddito d'impresa al lordo delle erogazioni liberali.
Nel rigo G40 vanno indicate le erogazioni liberali di cui all'art. 65, comma 2, del Tuir (escluse quelle previste dalla lett. c-quater dello stesso comma), e quelle di cui all'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 28.6.96, n. 367.
Nel rigo G41 va indicato il totale del reddito d'impresa risultante dalla differenza tra l'importo di rigo G39 e l'ammontare delle erogazioni liberali indicato nel rigo G40.
Nel rigo G42 vanno indicate le quote di reddito imputabili ai collaboratori dell'impresa familiare, che sono escluse dall'Ilor, per effetto dell'art. 115, comma 2, lett. c), del Tuir o che sono imputate al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Nel rigo G43 va indicato il reddito d'impresa del titolare, ottenuto dalla differenza degli importi dei righi G41 e G42.
L'importo di questo rigo deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Ilor, nel rigo O1 del quadro O.
Nei righi G44 e G45 deve essere indicato rispettivamente l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del Tuir.