2 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

 

n Generalità

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli artt. 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lett. f), e 16 del Tuir, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 8, comma 1, del D.L. 28.6.90, n. 167, convertito dalla L. 4.8.90, n. 227.

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione separata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;

se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria) i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata (in tal caso vedere le istruzioni relative al rigo M21).

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

n Novità della disciplina dei redditi soggetti a tassazione separata

La disciplina dei redditi soggetti a tassazione separata ha subìto alcune modifiche conseguenti all'emanazione dei seguenti provvedimenti:

- L. 28.12.95, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

- D.L. 20.6.96, n. 323, convertito dalla L. 8.8.96, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

- D.L. 31.12.96, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

 

1. Emolumenti arretrati

L'art. 3, comma 82, lett. a), della L. 28.12.95, n. 549, ha sostituito la lett. b) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, precisando che gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, sono soggetti a tassazione separata se percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Pertanto, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di due tipi: quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, e quelle oggettive di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta (ad esempio: sospensione totale del pagamento delle retribuzioni non derivante da circostanze imputabili alla preordinata volontà del datore di lavoro e dei dipendenti ma da una accertata situazione di grave dissesto finanziario; tardivo pagamento del trattamento di cassa integrazione, trattandosi di ipotesi imputabile all'adozione di complesse procedure, tipiche di molti enti pubblici). Resta fermo che l'applicazione del regime della tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Lo stesso trattamento è riservato ai compensi e alle indennità di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'art. 47 del Tuir, nonché alle pensioni e agli assegni di cui al comma 2 dell'art. 46 del Tuir.

Per effetto, inoltre, della sentenza della Corte Costituzionale 11-22 luglio 1996, n. 287, sono da ricomprendere tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, ricorrendone le predette condizioni, anche gli arretrati di indennità di disoccupazione di cui alla lett. e) dell'art. 47 del Tuir.

 

2. Altri redditi soggetti a tassazione separata

Il medesimo art. 3, comma 82, lett. a), della L. 549/95 ha inserito nell'art. 16 del Tuir, al comma 1, la lett. c-bis) con la quale si estende il regime della tassazione separata alle quote non ancora godute delle indennità di mobilità, percepite anticipatamente per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa (art. 7, comma 5, della L. 23.7.91, n. 223).

La medesima disciplina si applica al trattamento di integrazione salariale percepito anticipatamente, in un'unica soluzione, dai soggetti che avviano iniziative produttive (art. 1-bis del D.L. 10.6.94, n. 357, convertito dalla L. 8.8.94, n. 489).

 

3. Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della L. 425/96 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20% dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20% degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2002 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

 

4. Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

L'art. 1, comma 3, del D.L. 31.12.96, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20% sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte.

Il versamento del predetto acconto del 20% è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non soggetti a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;

- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;

- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni, e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;

- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5.11.68, n. 1115;

- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa.

 

n Riquadro identificativo

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente e barrando la relativa casella a seconda che si tratti del dichiarante o del coniuge dichiarante.

Il quadro si articola in 9 sezioni, 8 delle quali in funzione dei dati necessari per la tassazione dei redditi considerati.

 

n Sezione I

Nella Sezione I vanno indicate:

  • a) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;

    b) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione da funzioni notarili;

    c) le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23.3.81, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate alla lett. a) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir;

    d) le indennità di mobilità percepite anticipatamente per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa, nonché il trattamento di integrazione salariale percepito anticipatamente, in un'unica soluzione, dai soggetti che avviano iniziative produttive.

  • Ciò premesso, con riferimento alle lettere a), b) e c), nei righi M1 e M2, indicare:

    • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;

    • nella colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 1996;

    • nella colonna 3, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;

    • nella colonna 4, la somma degli importi percepiti nel 1996 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;

    • nella colonna 5, l'ammontare delle ritenute alla fonte subìte nel 1996;

    nella colonna 6, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subìte in anni precedenti.

    Nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo M21). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

    Nel rigo M3, indicare:

    • nella colonna 3, l'ammontare delle quote di indennità di cui alla lett. d);

    • nella colonna 5, l'ammontare delle ritenute alla fonte subìte nel 1996.

     

    n Sezione II

    Nella Sezione II vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

  • a) le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;

    b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir; al riguardo vedere in Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze";

    c) le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30.12.91, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ciò premesso, ai fini della individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere, in Appendice, la voce "Indennità di esproprio";

    d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

    e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

    f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;

    g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

  • Ciò premesso, nei righi da M4 a M6, indicare:

    • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;

    • nella colonna 2, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi di cui alla precedente lett. a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lett. f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;

    • nella colonna 3, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;

    • nella colonna 4, l'importo delle ritenute alla fonte subìte;

    • nella colonna 5, le deduzioni eventualmente spettanti ai fini dell'Ilor.

    Nella colonna 6, barrare la casella qualora vengano dichiarati redditi non assoggettabili all'Ilor (ad esempio, quelli indicati alla precedente lett. f) e alcuni di quelli indicati alla lett. e)). La casella in questione non deve essere barrata dai contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 115, comma 2, lett. e-bis), del Tuir (ad esempio, per i redditi di cui alle lettere a) e d)). Tale indicazione, infatti, viene già fornita negli specifici quadri utilizzati per dichiarare i redditi d'impresa a tassazione ordinaria.

    Nella colonna 7, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo M21).

     

    n Sezione III

    Nella Sezione III vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

    Ciò premesso, nei righi M7 e M8, indicare:

    • nella colonna 1, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;

    • nella colonna 2, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;

    • nella colonna 3, la quota di reddito eventualmente da assoggettare ad Ilor, cioè quella per la quale non spetta il credito d'imposta;

    • nella colonna 4, l'importo della ritenuta subìta;

    • nella colonna 5, il credito d'imposta sui dividendi.

    Nella colonna 6, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo M21).

     

    n Sezione IV

    Nella Sezione IV vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 1996 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi. Tra le somme da indicare nella presente sezione rientrano anche i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi.

    Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

    Ciò premesso, indicare:

    - nel rigo M9:

    • nella colonna 1, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;

    • nella colonna 2, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;

    - nel rigo M10:

    • nella colonna 2, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

    Nella colonna 3, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo M21).

     

    n Sezione V

    Nella Sezione V va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione d'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.

    Nel rigo M11, indicare i premi dedotti dal reddito complessivo.

    Nel rigo M12, indicare i premi relativamente ai quali si è fruito della detrazione d'imposta.

    Ciò premesso, indicare:

    • nella colonna 1, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;

    • nella colonna 2, l'ammontare dei premi dedotti (rigo M11 per i premi dedotti fino al periodo d'imposta 1991) ovvero l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta (rigo M12 per i premi che hanno comportato la detrazione a partire dal periodo d'imposta 1992);

    • nella colonna 3, l'ammontare delle ritenute d'acconto subìte risultante dal certificato dell'impresa assicuratrice.

    Nel caso in cui il contribuente sia tenuto a compilare entrambi i righi, la ritenuta subìta va ripartita proporzionalmente all'ammontare dei premi che complessivamente formano oggetto di dichiarazione.

     

    n Sezione VI

    Nella Sezione VI vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1996 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari.

    I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

    I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è nato, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

    Ciò premesso, nei righi M13 e M14, indicare:

    • nella colonna 1, l'anno di apertura della successione;

    • nella colonna 2, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;

    • nella colonna 3, il credito d'imposta sui dividendi relativo ai redditi dichiarati;

    • nella colonna 4, la quota dell'imposta sulle successioni;

    • nella colonna 5, la ritenuta d'acconto relativa ai redditi dichiarati.

    Nella colonna 6, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo M21).

     

    n Sezione VII

    Nella Sezione VII vanno indicati i redditi di fonte estera, diversi dai dividendi che vanno dichiarati nel Mod. 740/I, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura.

    I redditi della specie possono essere assoggettati, a richiesta del contribuente, a tassazione ordinaria e in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero secondo i criteri stabiliti nell'art. 15 del Tuir.

    In merito all'individuazione dei redditi da indicare in questa Sezione, vedere in Appendice la voce "Redditi di fonte estera".

    In questa sezione vanno altresì indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20%, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (vedere in Appendice la voce "Versamenti").

    Ciò premesso, ai fini della compilazione di questa Sezione:

    Nel rigo M15, indicare:

    • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di Appendice "Redditi di fonte estera" ;

    • nella colonna 2, il Paese estero in cui il reddito è stato prodotto;

    • nella colonna 3, l'aliquota applicabile;

    • nella colonna 4, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto.

    Nella colonna 5, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso il contribuente ha diritto a scomputare il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero, per le cui modalità di calcolo si rinvia all'apposita voce di Appendice delle istruzioni del Mod. 740 base.

    Nel rigo M16, indicare:

    • nella colonna 1, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;

    • nella colonna 2, l'importo del versamento effettuato.

     

    n Sezione VIII

    Nella Sezione VIII vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata erogate da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

    Nel rigo M17, indicare le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:

    • nella colonna 1, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;

    • nella colonna 2, l'importo percepito nell'anno;

    • nella colonna 3, l'ammontare totale di dette somme;

    • nella colonna 4, il tipo di emolumento, indicando il codice:

    1, se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

    2, se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

    3, se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

    4, se si tratta di altre indennità ovvero di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

    • nelle colonne 5 e 6, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

     

    Nel rigo M18, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

    • nella colonna 1, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 1996;

    • nella colonna 2, l'importo delle somme percepite nell'anno;

    • nella colonna 3, l'ammontare totale di dette somme.

    Nel rigo M19, indicare l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla L. 5.11.68, n. 1115.

     

    n Sezione IX

    Nel rigo M20, indicare i dati relativi al versamento d'acconto effettuato sui redditi a tassazione separata, non soggetti a ritenute alla fonte.

    La somma deve essere determinata applicando l'aliquota del 20% all'ammontare imponibile dei redditi indicati nelle predette Sezioni (ad esempio, all'ammontare della plusvalenza realizzata mediante cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria).

    Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.

    Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.

    Per le modalità di pagamento vedere in Appendice la voce "Versamenti".

    Nel rigo M21, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

    • nella colonna 1, il reddito o la somma dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;

    • nella colonna 2, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi;

    • nella colonna 3, l'ammontare delle ritenute relative ai detti redditi.

    Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel rigo N1 del quadro N; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei righi N2 e N17.

    Per i redditi prodotti all'estero, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere allegata al quadro N un'apposita distinta ai fini della detrazione delle imposte pagate all'estero in via definitiva, secondo i chiarimenti forniti nell'Appendice delle istruzioni del Mod. 740 base alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

    Nel rigo M22, indicare:

    • nella colonna 1, l'ammontare dei redditi assoggettabili all'Ilor delle Sezioni II, III e VI, escludendo gli eventuali redditi prodotti all'estero e le quote dei redditi derivanti da partecipazioni in società di persone, nonché i redditi percepiti dagli eredi o legatari che in capo al defunto non avrebbero scontato tale imposta. Per quanto riguarda i redditi di impresa esclusi dall'Ilor vedere in Appendice la voce "Redditi di impresa esclusi dall'Ilor";

    • nella colonna 2, le deduzioni Ilor spettanti in relazione ai redditi indicati nel presente modello. A tale riguardo si ricorda che l'ammontare totale delle deduzioni Ilor richieste nella dichiarazione non può superare il limite massimo consentito (art. 120, commi 1 e 2, del Tuir).

    Il totale dei redditi assoggettabili ad Ilor deve essere, comunque, sommato agli altri redditi soggetti ad Ilor e riportato nel rigo O1 del quadro O. Il totale delle deduzioni Ilor deve essere sommato alle altre deduzioni e riportato nel rigo O2 del quadro O sempre tenendo conto dei limiti previsti dal citato art. 120 del Tuir.

    Nel rigo M23, indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.