20 QUADRO P - ONERI

Nel quadro P indicare nella sezione I gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22% e nella sezione II gli oneri deducibili dal reddito complessivo. La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti dal dichiarante nel 1996 nell'interesse proprio, sono rimasti effettivamente a carico e non sono stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori; se, però, la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori, questi potrà tenere conto dell'intero importo per calcolare la detrazione annotando nel documento comprovante la spesa di averla sostenuta interamente. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al rigo P16 sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice alla voce "Familiari indicati nell'art. 433 del C.C.". Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta (oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, rispettivamente, nel rigo P10 e nel rigo P17.

 

n Sezione I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 22 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta del 22%.

• Spese sanitarie

Nel rigo P1 indicare le spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede £ 250.000.

Sono tali le spese sostenute per:

• prestazioni chirurgiche;

• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

• prestazioni specialistiche;

• acquisto (o l'affitto) di protesi sanitarie;

• prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);

• ricoveri per degenze e ricoveri collegati ad una operazione chirurgica. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo P16);

• acquisto di medicinali;

• l'importo del ticket pagato se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

ATTENZIONE

  • Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo P1 anche le erogazioni, indicate al punto 12 del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie.
  • Va indicata soltanto la parte delle spese sanitarie che eccede £ 250.000 (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di £ 800.000 nel rigo P1 va indicato l'importo di £ 550.000).

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    Nel rigo P2 indicare le spese sostenute per mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie per le quali la detrazione spetta sull'intero importo.

    ATTENZIONE

  • Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo P2 anche le erogazioni, indicate al punto 12 - bis del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie.
  • Informazioni più dettagliate in merito sono contenute in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

    Non vanno indicate nei righi P1 e P2 le spese sanitarie sostenute nel 1996 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto. Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 22%, ovvero per effetto di contributi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

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    ATTENZIONE

  • I contribuenti sono obbligati ad allegare la documentazione relativa a tutte le spese mediche indicate nei righi P1, P2 e nel successivo P16 ad eccezione degli importi relativi alle erogazioni effettuate dal datore di lavoro e indicate ai punti 12 e 12-bis del Mod. 101. In Appendice alla voce "Spese sanitarie" sono contenuti chiarimenti sul tipo di documentazione da allegare anche per le eventuali spese sanitarie sostenute all'estero.
  • • Interessi passivi

     

    Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nell'anno 1996 indipendentemente dalla scadenza della rata.

    Nel rigo P3 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

    Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993:

    • la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo;

    • la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);

    • il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro;

    • la detrazione spetta anche al nudo proprietario dell'immobile sempreché ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;

    • la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Unione europea;

    • la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

     

    Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993: la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

    Nel rigo P4 indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

    ATTENZIONE

  • Se l'ammontare di rigo P3 è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, nel rigo P4 non può essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo P3 è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei righi P3 e P4 non può superare £ 4 milioni.
  • Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) £ 5.000.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria £ 2.000.000; nel rigo P4 non va indicato alcun importo.

     

    Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) £ 2.500.000; interessi passivi relativi a residenza secondaria £ 2.000.000; nel rigo P4 indicare £ 1.500.000.

     

    Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo P3). Anche in questa ipotesi valgono le precisazioni fornite nelle istruzioni per la compilazione del rigo precedente a proposito del diritto alla detrazione per il nudo proprietario.

    Nel rigo P3 o nel rigo P4 vanno anche indicate le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ancora indivisi.

    Ai fini della detraibilità delle somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio e non a quello dell'acquisto.

    In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

    In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

    In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.

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    Per i mutui ipotecari relativi ad immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione".

    Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo P3 o nel rigo P4 è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in Ecu o in altra valuta.

    Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

    • mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es. per la ristrutturazione);

    • mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es. per l'acquisto di una residenza secondaria);

    • aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

     

    Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

    In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni contribuente può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se fiscalmente a carico.

    Nel rigo P5 indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti o mutui agrari di ogni specie per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

     

    • Premi di assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari

     

    Nel rigo P6 indicare i premi di assicurazione sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge (volontari), per un importo complessivamente non superiore a £ 2.500.000.

    La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

    Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione volontaria alla gestione separata dell'Inps (ad esempio gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a loro carico come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

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    ATTENZIONE

  • Vanno comprese nell'importo da indicare in tale rigo anche le erogazioni per premi di assicurazione versati dal datore di lavoro indicate al punto 13 del Mod. 101, nonché gli eventuali contributi volontari trattenuti dal datore di lavoro o ente pensionistico e indicati nello spazio delle Annotazioni del Mod. 101 e/o del Mod. 201 o in apposita certificazione.
  • • Contributi per previdenza complementare

     

    Nel rigo P7 riportare i contributi versati ai fondi pensione come indicati nel punto 14 del Mod. 101.

    La somma degli importi indicati nei righi P6 e P7 non può risultare superiore all'importo di £ 2.500.000. Tale limite è elevato a £ 3.000.000 solo se nel rigo P7 è indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.

     

    Esempio 1: Contributi volontari (rigo P6) £ 2.500.000; contributi per previdenza complementare £ 300.000; nel rigo P7 non va indicato alcun importo.

     

    Esempio 2: Contributi volontari (rigo P6) £ 2.500.000; contributi per previdenza complementare £ 600.000; nel rigo P7 indicare £ 500.000.

     

    • Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria

     

    Nel rigo P8 indicare le spese sostenute nel 1996, anche se riferibili a più anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali italiani.

     

    • Spese funebri

     

    Nel rigo P9 indicare le spese funebri sostenute nel 1996 in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del C.C." e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a 1.000.000 di lire.

    • Altri oneri per i quali spetta la detrazione

    Nel rigo P10 indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione I (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo, erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

    In Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

    Nel rigo P11 indicare il totale degli importi indicati nei righi da P1 a P10 sul quale determinare la detrazione.

     

    n Sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

    In questa sezione indicare gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo.

    • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

    Nel rigo P12 indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati a seguito di disposizioni imperative di legge (obbligatori), la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette. In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati.

    Rientrano in questa voce anche:

    • i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1996 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), compresi quelli versati con il premio di assicurazione RC veicoli. Vanno esclusi, invece quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti;

    • il contributo del 10% versato obbligatoriamente alla gestione separata dell'Inps, nonché la quota effettivamente rimasta a carico del contribuente (un terzo dell'importo del contributo trattenuto dal soggetto che eroga il compenso, come risultante da idonea documentazione).

    • Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori

    Nel rigo P13 indicare i contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa a forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21.4.93, n. 124. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non può comunque essere superiore a £ 5.000.000.

    • Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

    Nel rigo P14 indicare:

    • le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;

    • le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

    • le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;

    • le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;

    • le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Ucebi;

    • le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

    • le erogazioni liberali a favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali, versati alle Comunità ebraiche.

    Ciascuna delle predette erogazioni è deducibile fino ad un importo di 2.000.000 di lire.

    I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

    • Contributi per i Paesi in via di sviluppo

    Nel rigo P15 indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo di rigo N1.

    I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

    • Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap

    Nel rigo P16 indicare l'intero importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Spese sanitarie".

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    ATTENZIONE

  • Le spese sostenute dai predetti soggetti per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie e per i mezzi di deambulazione rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I ai righi P1 e P2.
  • • Altri oneri deducibili

    Nel rigo P17 indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento).

    In Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

    Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo.

    Nel rigo P18 indicare il totale degli importi indicati nei righi da P12 a P17 da riportare nel quadro N al rigo N3.